Condominio

Martedì del diritto: se il condomino preleva energia elettrica comune per uso personale, si parla di furto

Per la tutela penale l’amministratore deve dimostrare la natura abituale della condotta da non poterla giustificare come negligenza

di Eugenio Correale

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento alla sentenza della Corte di Cassazione, quinta sezione penale, numero 33904 del 27 aprile 2022.

Furto di energia elettrica comune

Integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita, e neppure quello di cui all’articolo 627 del Codice penale (oggi depenalizzato), la condotta del condòmino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune.

Definizione del reato

La crescente diffusione di vetture elettriche che possono essere ricaricate attraverso la rete elettrica ha suggerito di soffermarsi sul problema, peraltro molto più ricorrente di quanto si sarebbe portati a credere. L’argomento dei prelievi “occulti” non involge quasi mai grandissimi interessi economici, ma la sua soluzione implica sempre sottile e ardua questione giuridica, dalla cui decisione dipende la possibilità di configurare o meno una condotta criminosa e quindi la sussistenza di un reato. La questione è insorta nel gennaio 2016, quando è stato abrogato l’articolo 627 del Codice penale, che puniva la «sottrazione di cose comuni» con la reclusione fino a due anni.

Successivamente ad abrogazione e depenalizzazione, si è posto il problema di considerare l’eventualità di ascrivere la condotta del condòmino colpevole di aver prelevato abusivamente e dolosamente dall’impianto comune l’energia elettrica per la sua autovettura. Già con la sentenza 115/2021, la Cassazione aveva ritenuto che integri il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita (e neppure quello di cui all’articolo 627 Codice penale.

Sottrazione della cosa mobile

La soluzione consegue alla qualificazione della condotta criminosa, che per il giurista deve essere definita come «sottrazione della cosa mobile e non come appropriazione della stessa», ma è evidente che all’amministratore interessa ben altro. Dunque, per invocare la tutela penale, non basterà uno sporadico collegamento alla rete condominiale e, quanto meno, si dovrà avere cura di poter dimostrare che la condotta sia stata talmente abituale da non poter essere giustificata come semplice negligenza.

Occorrono prudenza e competenza

L’occasione è utile per evidenziare che la ricarica delle autovetture elettriche richiede competenza e conoscenza delle problematiche della prevenzione degli incendi. Infatti, in alcuni contesti si deve permettere ai Vigili del Fuoco di chiudere il collegamento elettrico con unica e agevole manovra. L’esistenza di un impianto elettrico non condominiale, oggettivamente scarsamente prevedibile e quindi insidioso, può creare pericoli e quindi anche responsabilità per chi non curi con la massima prudenza la realizzazione del collegamento elettrico individuale.

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