Mediazione in condominio, sempre opportuno per l’amministratore il nullaosta in assemblea
Ulteriori responsabilità in arrivo per gli amministratori di condominio.Con l’avvio della nuova disciplina della mediazione a partire da oggi gli amministratoriacquisiscono una specifica legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi (articolo 5-ter Dlgs 28/2010), senza più richiedere la delibera autorizzativa dell’assemblea condominiale, finora obbligatoria.
L’obiettivo è chiaro: snellire la procedura Ma lo strumento è in grado di raggiungerlo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 giugno)?
Il presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli, impegnato oggi ad aprire i lavori a Brescia del convegno Anaci sul Condominio che cambia, si riallaccia proprio al tema delle nuove consapevolezze del professionista chiamato a gestire gli immobili. «I mediatori dovranno essere più responsabili - dice - ma anche agli amministratori sarà chiesta maggiore competenza. Il nodo centrale resta la formazione dell’amministratore che per poter concludere un accordo conciliativo nella giusta direzione dovrà essere edotto sugli strumenti migliori da adottare. L’amministratore accorto, infatti, pur non necessitando di un passaggio assembleare dovrà saper cogliere le intenzioni dell’assemblea a cui poi l’intesa eventuale raggiunta dovrà essere sottoposta. Assemblea preventiva non necessaria, insomma, ma auspicabile prima dell’incontro innanzi all’organismo di mediazione per evitare poi successive contestazioni».
La riforma Cartabia in merito alla mediazione - è l'opinione del presidente Unai Rosario Calabrese - «ha restituito all'amministratore i poteri per l'attività non straordinaria sottratta dall' articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile novellato dalla riforma dieci anni fa. Poteri solo sulla carta, però, considerato che, per l'assistenza legale, obbligatoria, è opportuno che il professionista, comunque, faccia un passaggio in assemblea».
Evitare che la lite arrivi nelle aule di tribunale resta l’obiettivo ultimo, che i condòmini stessi, anche da un punto di vista economico, dovrebbero avere tutto l’interesse a perseguire.
I paradossi beninteso non mancano. L’obbligo di mediazione riguarda le cause tra il condominio e il singolo condomino; quelle tra il condominio e l’amministratore e tra il condominio e i terzi, mentre esulano dal procedimento condominiale i giudizi tra singoli condòmini. Potrà capitare dunque l’amministratore sia chiamato a trovare una conciliazione in un giudizio che lo riguarda.