Condominio

Mediazione e negoziazione assistita tra obbligatorietà ed ambito di applicazione

Più efficace e consigliabile l’intervento di un terzo come avviene in mediazione rispetto alla negoziazione che infatti non ha carattere obbligatorio

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di Fabrizio Plagenza

Pur essendo presenti nel nostro ordinamento orami da tempo, mediazione (dal 2010) e negoziazione assistita (dal 2014) sono due istituti che necessitano ancora oggi di chiarimenti in relazione alla rispettiva cornice di applicabilità. Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza 4817 del 23 marzo 2023, ha deciso una causa avente ad oggetto una controversia che aveva avuto origine da un rapporto locatizio. È noto che la materia locatizia, così come quella condominiale, sia inserita nell'elenco delle materie per le quali la mediazione è prevista come obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale (articolo 5 comma 1 bis Dlgs 28/2010).

I fatti di causa

Nel caso trattato dal Tribunale di Roma, un proprietario, nonchè locatore di un immobile concesso in locazione, visto l'omesso pagamento dei canoni di locazione, decideva di introdurre un apposito giudizio che si concludeva con un verbale di accordo concluso all'esito del procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice.Con il verbale positivo ottenuto in mediazione, la parte debitrice si impegnava al pagamento di una clausola penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di riconsegna dell'immobile inizialmente previsto per il 30 giugno 2021 e poi prorogato dalle parti al 30 novembre 2021. Accadeva, tuttavia, che l'immobile veniva rilasciato successivamente alla data indicata nel verbale di accordo di mediazione.

Pertanto, stante l'inadempimento predetto, il locatore/creditore, richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di denaro pari alle penali pattuite con il verbale positivo di mediazione. Avverso il decreto ingiuntivo anzidetto, il debitore proponeva opposizione eccependo, preliminarmente, «l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita». Costituitosi l'opposto, quest'ultimo contestava l'eccezione rappresentando che il giudizio in esame non prevedesse l'obbligatorietà del tentativo di negoziazione assistita e che, peraltro, il rapporto da cui traeva origine il contratto era fondato su un verbale di mediazione.

Negoziazione su intesa di mediazione?

Secondo la tesi dell'opponente, in buona sostanza, trattandosi di domanda di pagamento di una somma inferiore a € 50.000,00, il creditore avrebbe dovuto esperire il procedimento di negoziazione assistita. Dovendo entrare nel merito delle norme richiamate, occorre rilevare come però, l'articolo 3, comma 3, del Dl 132/2014 espressamente preveda che «La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione», con ciò dovendosi escludere la sanzione dell'improcedibilità, nelle ipotesi di procedimenti di ingiunzione di pagamento e della eventuale fase di opposizione. Il Tribunale prosegue evidenziando comunque come «Ad ogni buon conto deve evidenziarsi come le somme richieste trovano il loro fondamento sull'accordo concluso in sede di mediazione obbligatoria».

I due istituti ed il ricorso alla negoziazione

Pertanto, secondo la sentenza 4817/23, la procedura di negoziazione assistita sarebbe ultronea e in contrasto con quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo che dispone che «Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati». A conferma del ragionamento del giudice romano, si cita l'ordinanza del medesimo Tribunale del 12 aprile 2021 che ben chiariva il rapporto che intercorre tra mediazione e negoziazione assistita offrendo, quale risposta, quella di una maggior efficacia della prima nei confronti della seconda.

La procedura di negoziazione assistita, introdotta dal Dl 12 settembre 2014 numero 132 convertito in legge 10 novembre 2014 numero 162, è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50mila euro ove non si tratti di uno dei casi di cui all'articolo 5 comma 1-bis del Dlgs 28/2010 (mediazione).Secondo il Tribunale di Roma, ciò che differenzia i due istituti, è la struttura diversa dei due procedimenti.

Le differenze tra mediazione e negoziazione

Nel procedimento di mediazione, infatti, la previsione dell’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, l'esperimento del procedimento di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita assicura comunque la ratio della negoziazione assistita, «in quanto tende ad assicurare l’espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore», «tanto da potersi ritenere che l'esperimento del procedimento di mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l'obbligatorietà» (Tribunale di Roma, ordinanza 12 aprile 2021).

Tale impostazione troverebbe conferma nella sentenza resa dalla Corte costituzionale (numero 97/2019), secondo cui la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, «la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale ultimo giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacché essa è condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l'intervento di un terzo neutrale».Vero è che entrambi gli istituti processuali posti a raffronto sono diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle «misure di Adr (Alternative dispute resolution), tuttavia, per il Tribunale romano, a fronte di profili di omogeneità, è ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante».

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