Condominio

Nei danni da beni inerti, condominio responsabile in assenza di caso fortuito e con parte lesa diligente

In questi casi, non occorre tenere presente soltanto il modo d’essere della cosa ma anche l’agire umano

di Ivana Consolo

Si tende molto spesso a ritenere che i beni inerti o statici non presentino alcuna pericolosità intrinseca. Nell’ipotesi di danni correlati a tali beni, l’imprudenza del danneggiato o il verificarsi di un caso fortuito vengono considerate le uniche spiegazioni possibili del danno, con conseguente esclusione di responsabilità in capo a chi ne esercita la custodia. Ma non è sempre così. La sentenza 16591/2022 del Tribunale di Roma ci consente di capire come valutare la sussistenza di una responsabilità per custodia nell’ipotesi di danneggiamento conseguente a una qualche forma di interazione con un bene inerte.

La vicenda

Il condominio coinvolto nel procedimento giudiziario che sfocia nella sentenza in esame riguarda un fabbricato che presenta una struttura particolare. In buona sostanza, esistono più scale di accesso al palazzo, che tuttavia sono tutte egualmente raggiungibili in un solo modo: tramite l’attraversamento di un cortile condominiale pavimentato in mattoni. Oggetto del contendere è proprio il cortile. Difatti, uno dei condòmini, durante il passaggio sullo stesso, cadeva rovinosamente a terra riportando una seria frattura alla mano destra. Il giorno dell’incidente, le condizioni atmosferiche erano avverse: pioveva a dirotto e la pavimentazione in mattoni del cortile condominiale era particolarmente insidiosa.

Ma vi è subito da precisare che la pericolosità del bene comune non rappresentava una novità: tutte le volte che pioveva, la pavimentazione diventava viscida e tale problematica era stata posta all’ordine del giorno delle assemblee condominiali in svariate occasioni, senza che si arrivasse mai a una soluzione. Il rifacimento del rivestimento del cortile, peraltro realizzato alcuni anni addietro, non era servito a nulla. Pertanto, a seguito dell’infortunio subito, il condòmino danneggiato ricorreva al Tribunale di Roma per avviare un procedimento giudiziario volto all’ottenimento di un risarcimento danni.

Il ricorso del condominio

Il condominio convenuto si costituiva regolarmente in giudizio e, preliminarmente, chiamava in causa la compagnia di assicurazioni, con il chiaro intento di evitare ogni esborso in caso di esito sfavorevole della causa. Le argomentazioni addotte a propria discolpa erano le seguenti:

• l’assicurazione era stata contattata immediatamente, subito dopo la denuncia di sinistro pervenuta da parte del danneggiato e aveva risposto escludendo il diritto al risarcimento, in quanto riteneva sussistente il caso fortuito rappresentato dalla pioggia;

• il rifacimento della pavimentazione del cortile esterno era stata appaltata molto tempo prima dei fatti di causa, ed il materiale di rivestimento era stato scelto dai condòmini;

• l’attore conosceva bene i luoghi e il cortile era ben visibile dato l’orario dell’infortunio (era pomeriggio). Il sinistro sarebbe avvenuto per imprudenza e distrazione del condòmino.

L’intervento del Tribunale

Investito della vicenda, il Tribunale di Roma dirime la controversia sottoposta al suo vaglio attraverso l’elaborazione di un compiuto ragionamento giuridico, incentrato sui presupposti della responsabilità per custodia (articolo 2051 del Codice civile) invocata dall’attore. Ebbene, la circostanza che la scivolosità del cortile dipendesse dalla pioggia non è argomentazione che giova al condominio. Difatti, il problema dell’insidiosità del bene in occasione delle piogge era già noto, così come chiaramente dimostrato da alcuni verbali di assemblea acquisiti agli atti del giudizio. Va da sé che la pioggia non poteva essere la sola spiegazione della problematica. L’argomento spiegato dal convenuto circa la pavimentazione non idonea scelta dai condòmini in occasione dei lavori di rifacimento del cortile, e quindi anche con la partecipazione del condòmino danneggiato, appare un’altra tesi difensiva del tutto priva di pregio. Il dato dirimente, nell’ottica della responsabilità per custodia di cui all’articolo 2051 del Codice civile, sta tutto nella circostanza che la pavimentazione presentasse questo aspetto di insidiosità ben noto al condominio e, peraltro, ancora a distanza ormai di anni dai lavori appaltati.

Il Tribunale evidenzia che la responsabilità per custodia è ravvisabile nel momento in cui sussistano due elementi: la prova certa di un nesso di causalità fra cosa custodita e danni e la mancata deduzione e dimostrazione del caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra bene custodito ed evento dannoso.

Nesso causale con beni statici e beni dinamici

A questo punto della disamina, i giudici passano proprio al tema del nesso causale, elaborando un ragionamento molto interessante. In buona sostanza, la sentenza in commento opera una distinzione tra beni dotati di un proprio dinamismo interno e beni statici o inerti. Nel primo caso, il nesso causale appare di più facile e immediata individuazione e/o dimostrazione. Si pensi allo scoppio di una caldaia, a una scarica elettrica, alla frana di una strada: in tutti questi casi, la prova del nesso causale è data dalla correlazione tra il danno ed il dinamismo interno alla cosa. Scoppia la caldaia perché qualcosa nella sua struttura o nel suo funzionamento viene ad alterarsi o a modificarsi e l’immediata conseguenza è il danno a cose o persone. La responsabilità per custodia è innegabile e il caso fortuito è da escludersi senza alcun dubbio.

Ma cosa succede se si è in presenza di un bene statico e inerte, come il cortile? Ebbene, in questi casi occorre prestare attenzione non solo al modo di essere della cosa ma anche all’agire umano, e in particolare a quello del danneggiato. Difatti, l’incidenza causale del fattore umano, ai fini della valutazione della sussistenza o meno del nesso causale e del caso fortuito, può fare la differenza. L’eventuale comportamento imprudente del danneggiato va attentamente vagliato ed è proprio il danneggiato a dover provare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.

Ne deriva che il riconoscimento di un nesso di causalità fra un evento dannoso e un bene inerte, dipende dall’eventuale ricorrenza, da un lato, di circostanze anomale che rendano rischioso il contatto con la cosa di per sé statica e non pericolosa; dall’altro, da aspetti di imprudenza o di difetto di cautela nel comportamento di chi entra in contatto con il bene. Quanto più incisive sono le anomalie della cosa inerte, tanto maggiore sarà la capacità di quest’ultima di essere fattore causale di un evento, pur nella sua naturale staticità, e dunque anche in presenza di condotte prudenti, diligenti e caute del danneggiato.

La pronuncia del giudice

Dopo questa ricostruzione in diritto, il Tribunale torna al caso di specie. Dai verbali delle assemblee condominiali acquisite agli atti emerge che la scivolosità della pavimentazione del cortile condominiale nei giorni di pioggia era sostanzialmente inevitabile. Il solo passarvi sopra determinava la possibilità di scivolare. Non vi era, insomma, un modo per ovviare a questo rischio, se non astenersi dall’attraversare l’area in discussione in caso di pioggia. L’attore, dunque, nonostante il pericolo di cadere fosse per lui prevedibile (era perfettamente consapevole del problema) non aveva concreta possibilità di evitare tale pericolo e di scongiurare il rischio della caduta. Ecco quindi che il caso fortuito rappresentato dalla pioggia non è di per sé ragione sufficiente ad escludere la responsabilità del condominio.

Mentre la condotta estremamente diligente e la consapevolezza del condòmino sono di per sé ragioni atte a confermare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito. La responsabilità per custodia è pienamente sussistente e ricade sul condominio, che viene condannato al risarcimento del solo danno biologico riportato dal condòmino. La compagnia di assicurazioni, rimasta contumace nel giudizio, era stata prontamente avvertita del danno, ed è condannata a tenere indenne il condominio dagli oneri derivanti dalla sentenza (a nulla valendo la risposta fornita dopo aver ricevuto la denuncia di sinistro, che entrava nel merito richiamando il caso fortuito).

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