I temi di NT+Le ultime sentenze

Nella settimana trascorsa focus sul trust e la delibera di costituzione in giudizio dell’amministratore

Il punto sulle sentenze di legittimità degli ultimi giorni

di Antonio Scarpa

In Diritto e pratica condominiale 13 febbraio 2023, merita assolutamente segnalazione il commento della valentissima quanto giovane autrice G. Cice, Il trust in Condominio, a proposito dell'ordinanza della Cassazione numero 3190 del 2023. Questa pronuncia ha affermato che quando una unità immobiliare compresa in fabbricato condominiale sia stata conferita in un “trust” traslativo, l’amministratore deve riscuotere “pro quota” i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente dal “trustee”, senza che rilevi che lo stesso sia, o meno, evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del “trust”.

In Diritto e pratica condominiale 14 febbraio 2023 può poi leggersi il contributo di C.G. Antillo, Il criterio di ripartizione delle spese per l'installazione di un ascensore condominiale, che trae spunto da Cassazione 3184 del 2023. La Suprema corte ha ribadito che l’installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente, vanno ripartite non ai sensi dell’articolo 1124 Codice civile, ma secondo l’articolo 1123 Codivce civile) costituisce innovazione, che può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’articolo 1136 Codice civile, oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condòmini.

Trattandosi, peraltro, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, l’installazione dell'ascensore può non essere approvata in assemblea, ma attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condòmini soltanto. L’articolo 1121, comma 3, Codice civile fa salva agli altri condòmini la facoltà di partecipare successivamente all’innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell’opera, con l’obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale. Ne consegue che, solo ove la innovazione sia deliberata dall’assemblea, trova applicazione l’articolo 1123, comma 1, Codice civile, per il quale le spese sono sostenute da tutti i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

In Diritto e pratica condominiale 15 febbraio 2023 si trova l'intervento di G.A. Chiesi, Difetto di quorum deliberativo e rilevabilità incidenter tantum della (in)validità della delibera di autorizzazione al promovimento di una lite. Anche Chiesi, che, com'è noto, è fra i massime esperti della materia condominiale, torna sul “luogo del delitto” di Cassazione 37739 del 2022. In argomento, A. Belli, La legittimazione processuale attiva dell'amministratore di condominio alla prova della giurisprudenza di legittimità, in Diritto e pratica condominiale 18 gennaio 2023; M. Ginesi, Annullabilità delle delibere condominiali: un tertium genus?, in Diritto e pratica condominiale 12 gennaio 2023.

Infine, si segnala A. Duca, L'amministratore della comunione e la legittimazione processuale (a proposito di Cassazione 3191 del 2023), in Diritto e pratica condominiale 16 febbraio 2023, a margine dell'ordinanza 2 febbraio 2023, numero 3191. La Cassazione ha riaffermato che l’amministratore di una comunione è privo della legittimazione ad agire in giudizio nei confronti di uno dei comproprietari in rappresentanza degli altri, mancando, in materia di comunione, una disposizione analoga a quella posta per l’amministratore del condominio dall’articolo 1131 Codice civile, a meno che tale potere non gli sia stato conferito espressamente per iscritto, ex articolo 77 Codice procedura civile, nella delega di cui al secondo comma dell’articolo 1106 Codice civile.