Condominio

Nelle liti sulla divisione delle spese, la competenza per valore si definisce in relazione all’importo contestato

Non bisogna guardare all’intero ammontare dei costi, anche qualora il condomino dichiari invalida la delibera e contesti l’obbligo di pagamento

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di Selene Pascasi

Nelle liti sulla spartizione di spese approvate dall’assemblea condominiale, la competenza per valore si determina in base all’importo contestato – e non all’intero ammontare dei costi in questione – anche qualora il singolo contesti l’obbligo di pagamento sostenendo l’invalidità della deliberazione. A contare, insomma, è il nodo specifico della controversia. Lo afferma il Tribunale di Salerno con sentenza 2799/2022 .

I fatti di causa

A citare in causa un condominio, è la proprietaria di due locali terranei. Con delibera, ha spiegato, era stato approvato all’unanimità dei presenti il riparto definitivo di alcuni lavori. Ma, come aveva riscontrato dalla lettura del verbale comunicatole con raccomandata, i vari oneri, tra cui quelli tecnici e amministrativi, risultavano erroneamente posti solo a carico delle opere effettuate sulle parti comuni. Decisione che, ha reclamato, aveva fatto lievitare la spesa per i proprietari dei negozi, tenuti a sostenere anche la quota relativa ai lavori privati di spettanza dei soli proprietari dei balconi. Chiedeva, pertanto, di dichiarare illegittimo e, comunque, errato, il riparto approvato dal condominio. Collegata, la richiesta di essere liberata da quell’impegno economico. Il condominio, però, nel difendere l’operato assembleare, ha eccepito preliminarmente l’incompetenza per valore del Tribunale, ritenendo competente il giudice di pace visto che l’oggetto dello scontro riguardava l’importo dovuto dalla donna pari a circa 2.300 euro. Eccezione fondata e accolta.

Guardare solo l’importo contestato e non tutta la cifra del riparto

La domanda, ha chiarito il Tribunale, è l’atto che fa nascere il processo per cui è anche l’elemento dal quale si ricava il valore della causa. In altre parole, per determinare la competenza per valore si ha riguardo al valore economico della prestazione o del bene richiesti. E, nella vicenda, prosegue, la signora agiva perché fosse sancita l’illegittimità del riparto di spese approvato dall’assemblea, con collegata dichiarazione di inefficacia della delibera limitatamente al punto inerente tale riparto. Ebbene, come affermato dalla Cassazione con ordinanza 21227/2018, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea condominiale, anche se il condomino agisca per sentir dichiarare l’inesistenza del proprio obbligo di contribuzione – per invalidità della deliberazione – bisogna sempre fare riferimento all’importo contestato e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dalla compagine.

Il tema della controversia come guida

Del resto, come vuole la regola generale, per individuare l’incompetenza occorre guardare al tema della diatriba e, dunque, al rapporto che costituisce il motivo della domanda. Ecco che, nella fattispecie, essendo il nodo della questione il riparto della spesa approvata dall’assemblea e non la validità della delibera stessa nella sua interezza – tanto che la domanda della proprietaria era volta a ottenere la dichiarazione di inefficacia della delibera limitatamente al punto relativo all’approvazione del riparto – doveva prendersi in considerazione, per fissare il valore della lite, l’importo contestato relativamente alla singola obbligazione contestata e non già l’intero ammontare risultante dal riparto.

Il giudice di pace subentra al Tribunale

In conclusione, considerata l’entità del denaro oggetto di disputa, a essere competente a conoscere della causa era effettivamente il Giudice di pace e non il Tribunale. Rilievo, questo, che rendeva inutile ogni altra discussione del caso. Il processo si è chiuso, così, con dichiarazione d’incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di pace.

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