Niente revoca durante la «prorogatio»: l’amministratore deve essere nella pienezza del mandato
Il Tribunale di Napoli si è recentemente occupato della richiesta giudiziale dell'amministratore in regime di proroga
Due condòmini ricorrevano al Tribunale partenopeo chiedendo la revoca dell'amministratrice del proprio condominio sito in Napoli e la contestuale nomina di un amministratore giudiziario. Dalla documentazione depositata in atti risultava solo la delibera di nomina dell'amministratore e successivamente non vi era stata alcuna riconferma da parte dell'assemblea. L'articolo 1129 del Codice civile al comma 10 precisa che l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. Quindi alla scadenza del mandato, un anno dalla nomina più altro anno di rinnovo, se non viene confermato dall'assemblea, l'amministratore cessa dalle sue funzioni e si trova, in regime di prorogatio.
I poteri in regime di proroga
Durante tale periodo di prorogatio, in attesa che il nuovo amministratore assuma la pienezza dei poteri, per investitura ricevutane da parte dell’assemblea, l'amministratore in prorogatio può espletare solo le attività urgenti, funzionali ad evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a compenso, facendogli pure obbligo di consegnare tutta la documentazione in suo possesso, afferente al condominio e ai singoli condòmini. Con poteri tanto delimitati e circoscritti. Addirittura, pare fortemente dubbia la permanenza, in capo all’amministratore in prorogatio del potere di ripartire spese, incassare contributi, e finanche di mantenere il governo dei beni e dei servizi comuni.
L’istituto della prorogatio imperii - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministratore - è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell’opera dell’amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all’articolo 1129, comma 2, Codice civile, o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina.
La pronuncia
Ormai per la giurisprudenza prevalente, per conseguire la revoca giudiziale è necessario che l’amministratore sia nella pienezza del mandato. Nel caso della proroga non è in carica alcun amministratore e l’assemblea si deve attivare per una nuova nomina sicché, l’assenza, alla data di proposizione della domanda, di un amministratore in carica consente solo il ricorso all’istituto della nomina.Di conseguenza, la quarta sezione del Tribunale di Napoli con decreto ha dichiarato inammissibile la domanda di revoca proposta, e considerato il decorso di più di sette anni dalla cessazione dell'incarico dell'amministratore senza che sia intervenuta una nuova nomina e convocata un'assemblea per discuterne, ha provveduto a nominare un amministratore giudiziario.







