L'esperto rispondeLocazione

Niente trattamento Iva sull’indennizzo al locatario per migliorie

La risposta dell'agenzia delle Entrate a un interpello chiarisce che la parte locatrice non è obbligata a emettere fattura per l'importo percepito.

di Simona Ficola

La domanda

La domandaUn contratto di locazione commerciale tra due Srl viene risolto consensualmente e anticipatamente. Oltre alla restituzione del deposito cauzionale, la parte conduttrice riceve, a titolo di indennizzo (ex articolo 1592, primo comma, secondo periodo, del Codice civile), una determinata somma, che, all'atto della registrazione della scrittura privata di risoluzione consensuale, viene assoggettata a imposta di registro, ex articolo 40 del Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, Tur), nella misura del 3 per cento (articolo 9, tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986. Con riferimento alla somma incassata a titolo di indennizzo, la parte locatrice è obbligata a emettere fattura elettronica? Come va qualificata l'operazione ai fini Iva?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore del 28 agosto 
Occorre premettere che il richiamo all'articolo 1592, primo comma, secondo periodo, del Codice civile permette di qualificare l'indennizzo corrisposto dalla parte locatrice al conduttore dell'immobile quale indennità per miglioramenti apportati alla cosa locata, e lascia presumere che ci sia stato il consenso del locatore all'esecuzione di questi interventi.

Per stabilire...