No agli interessi moratori nei contratti stipulati dal condominio con ditte e/o professionisti
Pur non essendo il condominio una persona giuridica può essere comunque considerato un soggetto giuridico autonomo in quanto consumatore
Con la sentenza 231/2022, pubblicata il 26 gennaio 2022, la Corte di appello di Milano si è pronunciata sulla questione relativa all'applicabilità o meno ai contratti stipulati dal condominio con ditte e/o professionisti dell'articolo 3 del Dlgs 231/2002 che riconosce al creditore, nell'ambito delle transazioni commerciali, il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto nel caso di ritardo nel pagamento da parte del debitore, salvo che quest'ultimo non dimostri che il ritardo è dipeso da cause a lui non imputabili.
I fatti
La vicenda esaminata trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un condominio per il mancato pagamento da parte di quest'ultimo di una fattura emessa dalla creditrice sulla scorta di un contratto di assistenza e manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento condominiale. Nella fattura azionata erano stati conteggiati gli interessi di mora maturati a causa del ritardo accumulato dal condominio nel pagare una serie di fatture. Non avendo quest'ultimo proposto opposizione, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato definitivamente esecutivo e la società creditrice dava corso all'azione di recupero del credito con la notifica al condominio dell'atto di precetto.
Il condominio consumatore
Contro il decreto ingiuntivo, il condominio proponeva opposizione tardiva eccependo il difetto di notifica del titolo e contestando nel merito la sussistenza del credito relativamente agli interessi moratori. Il condominio riteneva non applicabile al contratto stipulato con la creditrice la disciplina relativa alla quantificazione degli interessi moratori in quanto nulla era stato pattuito in merito.L'opposizione veniva accolta dal Tribunale il quale considerava il condominio un consumatore e revocava il decreto ingiuntivo condannando l'ente condominiale al pagamento di una somma molto inferiore rispetto a quella ingiunta.
Dello stesso avviso la Corte di appello la quale, chiamata a pronunciarsi sul gravame promosso dalla società contro la sentenza di primo grado, dopo aver evidenziato che pur non essendo il condominio una persona giuridica in senso stretto, lo stesso può essere comunque considerato un soggetto giuridico autonomo, ha confermato la sentenza del Tribunale, ritenendo applicabile anche ai contratti stipulati tra le imprese e il condominio le norme previste nel nostro ordinamento a tutela dei consumatori.
Conclusioni
Secondo i giudici della Corte milanese, «un ragionamento differente rischierebbe di privare di protezione una situazione analoga a quella dei contratti direttamente stipulati dai singoli condòmini, nonostante l'evidente situazione di inferiorità del condominio rispetto al professionista, sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione, finendo per produrre effetti inaccettabili proprio in capo ai singoli condòmini che, in qualità di partecipanti, rispondono delle obbligazioni condominiali».
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