No al lucro cessante in assenza di prova per danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico
Non riconosciuto il risarcimento per mancato godimento del bene che non era stato locato per molto tempo e neppure abitato dal proprietario
Il danno da mancato godimento di un immobile in cui sono presenti infiltrazioni non sempre è in sè, qualora non si provi di aver tentato vanamente di condurlo in locazione. L'ultimo intervento sul tema porta la firma della Corte di appello di Palermo con la sentenza dell'11 gennaio 2022 numero 6235.
Il caso
Il condòmino danneggiato ha evocato in giudizio il condominio, per sentirne accertare la responsabilità per i danni arrecati al proprio immobile, posto al diciassettesimo piano, dalle infiltrazioni causate dal cattivo stato di manutenzione ed impermeabilizzazione dalla terrazza posta al piano superiore (pure di sua proprietà) e, quindi, per sentirlo condannare – anche in via di urgenza con ricorso cautelare proposto in corso di causa ex articolo 669 quater Codice procedura civile – all'esecuzione dei lavori necessari, tanto alla rimozione delle cause delle lamentate infiltrazioni quanto al ripristino delle parti ammalorate del proprio appartamento, nonché al risarcimento dei danni subìti per non avere potuto concedere in locazione per diversi anni l'appartamento.
Nelle more del procedimento il condominio ha provveduto ad eseguire non solo gli interventi urgenti indicati nell'ordinanza cautelare, ma tutti quelli indicati dal Ctu, ovverosia tanto quelli di manutenzione straordinaria del lastrico solare quanto quelli interni all'appartamento (sempre) di proprietà dell'attore.
Cessazione della materia del contendere e ripartizione delle spese
È stato cosi rilevato che sulla relativa domanda di risarcimento in forma specifica la materia del contendere fosse cessata, avendo il condominio convenuto ottemperato, in esito al giudizio cautelare, all'esecuzione di tutti gli interventi oggetto della domanda attorea, i cui costi – compresi quelli sostenuti per l'eliminazione dei danni cagionati all'appartamento di proprietà dell'attore – sono stati ripartiti tra i singoli condòmini ai sensi dell'articolo 1126 Codice civile (in base al quale agli stessi dovrà concorrere in ragione di un terzo il condòmino, proprietario esclusivo della terrazza del diciottesimo piano, oltre che dell'immobile situato al piano inferiore rispetto al quale la terrazza funge da copertura, in forza del quale egli risponderà al pari di tutti i proprietari degli immobili dei piani inferiori dei restanti due terzi ciascuno in proporzione alle quote millesimali).
Va risarcimento il mancato godimento del bene?
Viceversa, la domanda per il risarcimento ulteriore richiesto in tema di mancato godimento dell'immobile è stata rigettata, per carenza di prova. A tal riguardo, è stato osservato – dai giudici siciliani – che il danno in questione non può considerarsi in re ipsa, in se stesso, né sotto il profilo del mancato godimento diretto dell'appartamento – avendo l'attore in sede di interrogatorio formale riferito di non avere mai abitato l'appartamento del diciassettesimo piano, avendo da sempre adibito a sua residenza esclusivamente quello del sedicesimo piano, non interessato dalle infiltrazioni – né sotto il profilo della mancata locazione, essendo al contrario emerso che, neanche negli anni precedenti al primo manifestarsi delle infiltrazioni (2011), l'appartamento era stato locato dal proprietario.


