Non c’è supercondominio se c’è solo fruizione comune di beni separati
Perchè si costituisca di fatto è necessaria una proprietà comune del bene tra più edifici
Per stabilire l’esistenza di un supercondominio di fatto tra più edifici, è necessario che vi sia una proprietà comune tra di essi ai sensi dell’articolo 1117 Codice civile, su cui insistano cose, impianti, o servizi a favore di entrambi gli edifici. La sola fruizione comune di tali elementi, se insistenti su proprietà esclusiva di uno dei due edifici, non è sufficiente a configurare un supercondominio. Lo precisa Cassazione, sezione seconda, nella sentenza 27998 del 21 ottobre 2025.
L’analisi
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