Non devono essere tutte approvate per iscritto le clausole della polizza assicurativa
In dettaglio non necessitano di un via libera formale le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa
Nel contratto di assicurazione, non necessitano di specifica approvazione per iscritto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, diversamente dalle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, che invece devono essere espressamente approvate per iscritto ai sensi dell’articolo 1341. Lo precisa la Cassazione, sezione seconda, nella sentenza 28718 del 30 ottobre 2025.
L’analisi
È opportuno ricordare l’insegnamento...





