Condominio

Non è possibile rinunciare/limitare la responsabilità per gravi difetti costruttivi

La relativa garanzia decennale trascende i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti

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di Eugenio Antonio Correale

La responsabilità per gravi difetti di cui all’articolo 1669 Codice civile è di natura extracontrattuale ed è sancita al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e di tutelare soprattutto l’incolumità personale dei cittadini e quindi di interessi generali inderogabili che trascendono i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti, con la conseguenza che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata con pattuizioni particolari dei contraenti.

Il fatto che la ...