La responsabilità per gravi difetti di cui all’articolo 1669 Codice civile è di natura extracontrattuale ed è sancita al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e di tutelare soprattutto l’incolumità personale dei cittadini e quindi di interessi generali inderogabili che trascendono i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti, con la conseguenza che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata con pattuizioni particolari dei contraenti.
Il fatto che la ...

