Non sono opponibili al condominio i pagamenti che il singolo residente corrisponde direttamente al fornitore
Non estinguono il debito pro quota se il creditore non è provvisto di titolo esecutivo
I pagamenti che il condòmino fa nelle mani dei fornitori non sono opponibili al condominio. Il condominio si pone, verso terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condòmini attinenti alle parti comuni, sicché l’amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia come assuntore degli oneri per la conservazione delle cose comuni, sia come referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è utile a estinguere il debito pro quota il pagamento eseguito dal condomino direttamente nelle mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante (vedi Cassazione civile, 3636/ 2014). In tal caso, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 1188 del Codice civile. Quanto, invece, al dissenso alle liti di cui all’articolo 1132 del Codice civile, va precisato che lo stesso, ove esercitato per tempo e correttamente, libera il condòmino dall’onere di pagare le spese legali per la soccombenza del giudizio alla controparte vittoriosa del condominio, non esonera il dissenziente dal sostenere le spese che invece occorrono per la difesa (anche tecnica) di cui si è inteso avvalere il condominio per resistere alla lite.