L'esperto rispondeCondominio

Non sono opponibili al condominio i pagamenti che il singolo residente corrisponde direttamente al fornitore

Non estinguono il debito pro quota se il creditore non è provvisto di titolo esecutivo

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Il condominio ha deliberato di resistere alla lite promossa dal professionista per il pagamento delle competenze (progettazione e direzione lavori), eccependo la mancanza di diligenza professionale e ha richiesto per questo motivo anche il risarcimento dei danni con domanda riconvenzionale. Uno dei condòmini ha prima manifestato dissenso alla lite e poi, nel corso del giudizio, ha comunicato al condominio di aver raggiunto un accordo transattivo mediante il pagamento di un quantum al professionista che, a sua volta, ha rinunciato a ogni pretesa nei suoi confronti. Sempre nel corso del giudizio è stata disposta Ctu (ma dopo il perfezionamento della transazione) e il condominio ha nominato il proprio Ctp le cui competenze sono state ripartite tra tutti i condòmini. Il condomino, in parola, si rifiuta di pagare invocando gli effetti della transazione, mentre il condominio ritiene non opponibile l’accordo al quale peraltro non ha partecipato.

A cura di Smart24Condominio

I pagamenti che il condòmino fa nelle mani dei fornitori non sono opponibili al condominio. Il condominio si pone, verso terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condòmini attinenti alle parti comuni, sicché l’amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia come assuntore degli oneri per la conservazione delle cose comuni, sia come referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è utile a estinguere il debito pro quota il pagamento eseguito dal condomino direttamente nelle mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante (vedi Cassazione civile, 3636/ 2014). In tal caso, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 1188 del Codice civile. Quanto, invece, al dissenso alle liti di cui all’articolo 1132 del Codice civile, va precisato che lo stesso, ove esercitato per tempo e correttamente, libera il condòmino dall’onere di pagare le spese legali per la soccombenza del giudizio alla controparte vittoriosa del condominio, non esonera il dissenziente dal sostenere le spese che invece occorrono per la difesa (anche tecnica) di cui si è inteso avvalere il condominio per resistere alla lite.

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