Condominio

Non spetta al giudice sindacare sulla validità delle delibera essendo previsto il rimedio dell'impugnazione

Il giudice deve solo riconoscere se il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile

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di Selene Pascasi

Il giudice non può sindacare la validità della deliberazione posta a fondamento di un decreto ingiuntivo, essendo a tal fine previsto il rimedio dell'impugnazione, ma limitarsi a riconoscere se il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile. Lo scrive il Tribunale di Cosenza con sentenza numero 129 del 25 gennaio 2023.

I fatti di causa

È un legale ad appellare la decisione del Giudice di pace di bocciare l'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo con cui il condominio gli intimava di pagare circa 3 mila euro. Era stato violato, rileva, l'articolo 633 del Codice di procedura civile per il quale l'ingiunzione al condomino moroso va corredata dalla delibera di specifica della spesa e dal rendiconto che la riporta, atti entrambi approvati dall'assemblea. A ben vedere, prosegue, la notula del condominio indicava sì un importo ma non ne precisava la natura. Non solo, visto il corrisposto e il non dovuto, era l'ente ad essergli debitore. La presunzione di credito, quindi, era basata su documenti inidonei e falsati. Di qui, la richiesta di riforma della sentenza. Tesi respinta.

La decisione impugnata, scrive il Tribunale, era corretta: nell'opposizione a decreto ingiuntivo, chiarisce, l'iniziativa processuale è invertita poiché portata avanti da chi intende contestare un diritto altrui. Di conseguenza, il creditore opposto mantiene la veste di attore ed ha, pertanto, l'onere di provare la fonte della sua obbligazione. Spetta, piuttosto, al debitore il compito di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa. Più in particolare, ricorda la Cassazione con sentenza 20836/2022, in sede di opposizione ad ingiunzione diretta al pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa, di regola, l'onere probatorio producendo il verbale di approvazione delle spese con relativi documenti. Delibera che costituisce titolo sufficiente del credito e legittima sia la concessione del decreto ingiuntivo che la condanna dell'opponente al pagamento delle somme.

Conclusioni

E non spetta al giudice di prime cure, né a quello di appello, sindacare sulla validità delle delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, essendo previsto a tal fine l'apposito rimedio dell'impugnazione. Quello che gli viene chiesto, insomma, è solo di riconoscere se il credito vantato sia certo,liquido ed esigibile. E comunque, anche a fronte di impugnazione, la delibera non sospesa rimane vincolante per i singoli costituendo un titolo di credito in favore del condominio. Essa, quindi, legittima sia la concessione del decreto ingiuntivo che la condanna del debitore a pagare il denaro preteso.

Ebbene, nella vicenda, il condominio aveva assolto al proprio onere probatorio allegando il verbale dell'assemblea con correlato elenco delle spese e riparto in quote nel rispetto delle tabelle millesimali. Di contro, il legale non aveva fornito degli elementi idonei a contestare nello specifico i conteggi effettuati dall'ente creditore. Per questo, il Tribunale di Cosenza respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.

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