Condominio

Nulle le delibere approvate in assemblea convocata senza riportare il luogo della riunione

Pertanto può impugnarle anche il condomino presente all’incontro

di Luana Tagliolini

La convocazione che non riporti il luogo di riunione rende le delibere nulle e, perciò, impugnabili anche dai condòmini che vi hanno partecipato senza limiti di tempo purché abbiano un interesse concreto all'impugnazione da dimostrare.

I fatti di causa

La Corte di appello di Bari (sentenza 1854/2022) ha ritenuto sussistenti le condizioni per impugnare una delibera per vizio di nullità nel caso sottoposto alla sua attenzione e riguardante la richiesta di un condomino a che venissero dichiarate nulle le delibere assunte in una assemblea convocata omettendo di indicare, nel relativo avviso, il luogo di incontro di seconda convocazione diverso da quello della prima. Per il condominio, l'impugnante, leggendo l'avviso, avrebbe dovuto ricorrere a delle intuizioni così come avrebbe dovuto supporre che l'indicazione di un diverso indirizzo fosse un refuso ma per il Giudice di prime cure la partecipazione di quattro condòmini all'assemblea nel luogo giusto non era significativo e l'incertezza restava oggettiva in quanto impediva al condomino di partecipare all’assemblea condominiale, di esprimere in quella sede le proprie ragioni e, quindi, concorrere con il proprio voto alla formazione della volontà assembleare.

Il precedente giudizio di legittimità

Per tali motivi accoglieva l'impugnazione e dichiarava nulla le delibere assunte nell'assemblea. Avverso a tale pronuncia il condominio presentava appello che veniva rigettato dalla Corte di merito la quale confermava la decisione del Tribunale.A supporto della dichiarazione di nullità la Corte d'appello richiamava la sentenza della Suprema corte che ebbe modo di affermare che «è nulla - e perciò è impugnabile anche dai condòmini che vi hanno partecipato senza limiti di tempo - la delibera condominiale se la convocazione non indica il luogo di riunione o esso è assolutamente incerto» (Cassazione 14461/1999).

Diversamente, l'articolo 66 comma 3 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile dispone che l'omessa o incompleta convocazione rende la delibera annullabile - e non nulla - ex articolo 1137 Codice civile impugnabile solo dai condòmini assenti, dissenzienti ed astenuti (e non da chiunque abbia un interesse) entro 30 giorni dalla data di assemblea o dal ricevimento del verbale.Dello stesso tenore le pronunce delle Sezioni unite che qualificano annullabili le delibere affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea (Cassazione Sezioni unite 4806/2005 e Sezioni unite 9839/2021).Tuttavia l’omissione nell'avviso di convocazione del luogo, giorno ed ora dell’assemblea non è di per sé decisiva ai fini della validità o meno della delibera assemblea, perché il giudice di merito dovrà «accertarsi se il condomino ne abbia avuto notizia in altro modo ma in tempo utile rispetto alla consegna dell’avviso, con la conseguenza della validità (ed efficacia) di detta delibera» (Cassazione sentenza 6919/1982).

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