Obbligato alla verifica dei lavori il committente del contratto di appalto
La cattiva scelta dell'esecutore si trasforma in ingerenza nei lavori, in quanto li rende insicuri
Il committente del contratto di appalto di opere edilizie, per l'articolo 89 del Dlgs 2008/81, è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata e deve prendere in considerazione i documenti indicati all'articolo 91 lettere a) e b) e verificare l'iscrizione alla Camera di commercio e l'idoneità tecnica dell'appaltatore. Tali adempimenti si applicano anche all'amministratore che sottoscrive un contratto di appalto in nome e per conto del condominio.
Il caso trattato
Il Tribunale assolveva un committente dal reato di lesioni colpose incorse ad un lavoratore, il quale, mentre stava compiendo le opere di intonacatura di un fabbricato di nuova edificazione su un terreno di sua proprietà, cadeva da un ponteggio non realizzato a regola d'arte. Il difensore di parte civile ricorreva in Cassazione lamentando l'ingiustizia della sentenza, poiché il giudice aveva assolto l'imputato, affermando che non fosse datore di lavoro della persona offesa, in modo da eludere il disposto dell'articolo 89.
I principi della Cassazione
La corte di Cassazione (sentenza 46833/2021) annullava la sentenza e rinviava il procedimento al giudice civile competente per valore in grado di appello e stabiliva i seguenti principi:
- è esteso il governo del rischio al committente quando lo stesso travalica il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell'organizzazione dei lavori per la loro esecuzione (Cassazione 2731/1990);
- il committente riveste un ruolo di corresponsabile, affiancante quello del datore di lavoro e del direttore dei lavori, quando impartisca direttive o coordini i lavori o conferisca progetti di opere fonte di pericolo, o quando abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose (Cassazione 8134/1992);
- il committente ha un obbligo generale di verifica della situazione antinfortunistica complessiva all'interno del cantiere, anche se il giudice deve verificare, per stabilire la sua responsabilità penale, quale sia stata l'incidenza della sua condotta nella causazione dell'evento, a fonte alla verifica della capacità professionale dell'appaltatore, in presenza di situazioni di pericolo immediatamente percepibili (Cassazione 27296/2016);
- la responsabilità del committente è posta in collegamento con l'affidamento dell'opera e la sua posizione di garanzia deriva dal suo dovere di sicurezza, per impedire che nell'esecuzione dell'opera si inserisca un soggetto professionalmente inadeguato;
- la diligenza nella scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera a cui affidare i lavori, prevista dall'articolo 90, costituisce una culpa in eligendo che è fonte di responsabilità civile anche verso i terzi, se il committente sceglie un appaltatore inidoneo (Cassazione 1234/2016).
Le responsabilità in capo al committente
La Cassazione afferma che il Dlgs 81/2008 pone a carico del committente l'obbligo di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che la stessa sia iscritta alla Camera di commercio, sia dotata del documento di valutazione dei rischi e non sia destinataria di provvedimenti interdittivi o sospensivi, previsti dall'articolo 14. Se la scelta dell'impresa non avviene secondo tali criteri, il committente assume gli oneri di garante della sicurezza, in quanto l'assenza del conferimento dell'incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto adeguato non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti alle opere, i quali devono essere comunque garantiti.
La cattiva scelta dell'esecutore si trasforma nell'ingerenza nei lavori, in quanto li rende insicuri, e comporta, per il committente, l'assunzione della posizione di garanzia. Il committente ha anche l'obbligo di curare che tutti i lavori, i quali non si svolgano contestualmente, siano affidati ad un soggetto determinato e che ne curi l'esecuzione. Pertanto, ogni opera che si svolta al di fuori dell'incarico conferito costituisce, per il commettente, un'ingerenza nei lavori, con la conseguente assunzione diretta della posizione di garanzia in relazione ai rischi collegati all'attività.