Obbligo di conto corrente e ok alla possibilità di accesso
Ogni condomino può consultare in qualsiasi momento il conto, ma non direttamente bensì passando dall'amministratore
La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 febbraio
Secondo l'articolo 1129 del Codice civile l'amministratore è tenuto ad aprire un conto corrente intestato al condominio. Secondo la norma, il professionista «è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».
Ogni condomino può consultare in qualsiasi momento il conto, ma non direttamente bensì passando dall'amministratore. Nel caso in cui il condomino non riceva le informazioni richieste, può chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea e inserire tra i punti all'ordine del giorno la revoca del mandato del professionista. Il Codice civile prevede, infatti, che la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale rientri fra le cosiddette “gravi irregolarità” che, qualora siano accertate dal giudice, possono determinare la revoca del mandato.