Condominio

Obbligo per l’amministratore di produrre gli attestati formativi

Il condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria affinchè gli imponga di ottemperare alla richiesta

di Fulvio Pironti

Ogni condomino ha diritto, al fine di tutelarsi in sede giudiziaria per revocare il mandato all'amministratore o impugnare la delibera assembleare di nomina, ad essere informato sul corretto assolvimento all'obbligo formativo periodico. Pertanto, i condòmini sono legittimati a ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere la condanna dell'amministratore alla consegna di copia degli attestati annuali. L'importante statuizione è stata resa dalla Corte di appello di Napoli (sesta sezione civile) con sentenza 97/2023 del 12 gennaio .

Il giudizio in prime cure

La querelle si origina dal procedimento azionato dal condomino contro la società amministratrice volto ad ottenere la condanna alla consegna degli attestati di aggiornamento periodico. Il Tribunale di Napoli nord (con ordinanza 702 bis del 5 aprile 2018) ha ritenuto tale richiesta immeritevole di accoglimento: ripercorrendo l'obbligo degli amministratori di condominio di conseguire gli attestati di aggiornamento annuale come prescritto dall'articolo 71 bis, comma 1, disposizioni attuative Codice civile ha ribadito che anche le società sono legittimate ad espletare il mandato gestorio i cui requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, amministratori e dipendenti incaricati di gestire i plessi condominiali.

Nello specifico, il tribunale ha evidenziato che le attestazioni dei corsi annuali di aggiornamento non rientrano nel novero dei documenti che possono essere domandati all'amministratore. Per il tribunale, gli stessi assumono rilevanza soltanto in caso di revoca e impugnativa del deliberato assembleare di nomina. Inoltre, l'articolo 71 bis disposizioni attuative è norma di ordine pubblico e la sua violazione, incidendo sulle conseguenze della nomina di un fiduciario privo dei requisiti, comporta la nullità (invero, è nulla la delibera di nomina dell'amministratore in ragione della sua ineleggibilità).

L'appello

Il condomino ha gravato la pronuncia dinnanzi alla Corte di appello di Napoli censurando l'iter motivazionale che ha condotto al rigetto della domanda. Discostandosi dalle argomentazioni del giudice di primo grado, la Corte distrettuale ha osservato che ogni condomino ha diritto ad ottenere informazioni sul diligente adempimento dell'amministratore all'obbligo annuale di aggiornamento. Tanto al fine di poter ricorrere alla tutela giudiziaria per revocargli il mandato o impugnare la delibera assembleare di nomina essendo viziata da nullità radicale ed insanabile.La società amministratrice aveva in precedenza rappresentato al condomino che i suoi membri seguivano regolarmente i corsi di aggiornamento.

Nella fase terminale del giudizio di appello ha asserito, richiamando pregresse allegazioni, di aver adempiuto agli obblighi formativi. La Corte, tuttavia, ha ritenuto inconferente il richiamo a tali carteggi poiché estranei alla attività formativa. Agli atti risulta depositata missiva della società amministratrice trasmessa in riscontro alla richiesta dell'appellante con cui si dichiarava, senza tuttavia offrire alcun supporto probatorio, che i propri membri seguivano periodicamente gli aggiornamenti. Per completezza della ricostruzione fattuale, solo nella fase terminale del giudizio di appello la società ha depositato (tardivamente e irritualmente) le attestazioni di partecipazione ai corsi di aggiornamento. In definitiva, la Corte ha accolto il motivo di appello condannando l'amministratrice a consegnare all'appellante copia degli attestati relativi allo svolgimento di attività formativa periodica in materia di amministrazione condominiale.

Controllo sulla formazione periodica

Nell'ottica di perseguire una maggiore responsabilizzazione e professionalizzazione dell'amministratore, la novella riformatrice (legge 220/2012) ha rideterminato i requisiti per espletare il mandato. Infatti, ha rimodellato l'art. 71 bis citato imponendo una serie di requisiti per esercitare l'attività di amministratore di condominio tra cui l'obbligo di partecipazione annuale ai corsi formativi di aggiornamento.La pronuncia della Corte partenopea ha chiarito che il condomino è legittimato a conoscere le adempienze formative del proprio amministratore.

Deve soggiungersi che non solo il singolo condomino, ma anche l'assemblea di condominio ha il potere di accertare, in ogni momento, il corretto adempimento degli obblighi di aggiornamento periodici gravanti sull'amministratore chiedendogli copia degli attestati rilasciati. Nel caso in cui la richiesta avanzata dal singolo condomino o dalla compagine assembleare rimanga inascoltata, l'interessato potrà intentare il procedimento di revoca giudiziale o l'invalidazione ex articolo 1421 Codice civile della delibera di nomina.

Condizione sospensiva

La condizione sospensiva congela l'efficacia del contratto di mandato intercorso tra l'assemblea e l'amministratore. Pur perfezionandosi mediante delibera collegiale dell'assemblea condominiale, è tuttavia inidoneo a spiegare validi effetti giuridici fino a quando non si avvera un determinato evento (il contratto esiste, ma non ha efficacia). I condòmini possono condizionare la nomina e la conferma dell'amministratore esigendo, mediante delibera assembleare, la produzione degli attestati dimostrativi dell'assolvimento all'obbligo formativo periodico in relazione all'arco temporale per il quale si sta conferendo o riconfermando il mandato. È indubbio che l'imposizione del soddisfacimento di una condizione per rendere operativa la nomina o la conferma produca un efficace risultato.

Tra l'altro, la natura imperativa dell'articolo 71 bis disposizioni attuative vieta alla compagine assembleare di designare un amministratore che disattenda gli obblighi formativi. È evidente che in tal caso la delibera assembleare sarà nulla in quanto il gestore designato è sfornito dei requisiti di legge. La giurisprudenza ha chiarito che «la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina dell'amministratore di condominio, nel senso che non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e la sua nomina sarebbe nulla» (Tribunale Padova 24 marzo 2017, n. 818). Anche qualora l'amministratore ometta di frequentare i corsi di aggiornamento annuali e pertanto non fornisca all'assemblea i relativi attestati, i condòmini potranno evocarlo dinnanzi all'autorità giudiziaria per conseguire la sua revoca. La verifica operata dai condòmini è la modalità più celere per accertare la commissione di gravi irregolarità.

Comunicazione dei dati professionali

Infine, va ricordato che l'articolo 1129, comma 2, Codice civile prescrive che all'atto della accettazione del mandato e ad ogni riconferma l'amministratore debba comunicare all'assemblea i propri dati professionali. L'omessa, incompleta o inesatta comunicazione di tali estremi costituisce una grave irregolarità sanzionata con la revoca del mandato (Tribunale Milano 23 gennaio 2018, n. 828). Altra pronuncia ha chiarito che l'omissione della comunicazione dei requisiti professionali è sufficiente (anche prescindendo dall'effettivo possesso) a comportare la revoca giudiziale dell'amministratore. Nei dati professionali rientra il conseguimento degli aggiornamenti annuali sicché va revocato anche l'amministratore carente di tali requisiti professionali (Tribunale Roma 9 gennaio 2017). In estrema sintesi, la giurisprudenza sanziona l'amministratore con la revoca in due ipotesi:
a) quando ometta di aggiornarsi, perciò sia privo delle attestazioni formative e
b) quando, sebbene si sia aggiornato, ometta di consegnare al condomino (o all'assemblea) le certificazioni formative richieste.

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