Obbligo Soa, rebus sui bonus edilizi se non si ottiene l’attestazione
La norma prevede chesolo la «detrazione» dal 1° luglio 2023 sia condizionata al rilascio della qualificazione Soa all’impresa
La conversione in legge del Dl 21/2022 (ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) introduce la qualificazione Soa per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il super bonus del 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione del credito di tutti i bonus edili per i quali questa opzione è possibile.
In base al nuovo articolo 10-bis , ai fini del riconoscimento degli «incentivi fiscali» degli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, cioè delle detrazioni del superbonus del 110% e della possibilità di optare per la cessione o dello sconto in fattura di tutti i bonus edili, anche non al 110% (come il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto dal 2022, l’ecobonus, il sismabonus, il bonus facciate se verrà prorogato, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2022 al 75%, se non trainata al 110%), dal 1° gennaio 2023 (con un periodo transitorio di sei mesi, come detto in seguito), «l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro» relativi ai suddetti interventi dovrà essere affidata «ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto» o di subappalto dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una «Società organismo di attestazione», autorizzata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), in base all’articolo 84 del Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016).
Il periodo transitorio
In alternativa, e solo dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese che, al momento della sottoscrizione dei contratti, documenteranno al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il rilascio della qualificazione Soa con una «Società organismo di attestazione». In questi casi non vi sono limitazioni alla detrazione o all’opzione per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura per le spese sostenute nel primo semestre 2023, ma la norma prevede che la «detrazione relativa alle spese sostenute» dal 1° luglio 2023 sia condizionata all’avvenuto rilascio della qualificazione Soa all’impresa esecutrice dei lavori.
Non è chiaro perché questa condizione riguardi solo la «detrazione» relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 e non anche le opzioni per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura, che sembrerebbero non necessitare del rilascio dell’attestazione. In ogni caso, terminato il semestre transitorio, per i lavori affidati dal 1° luglio 2023, è il comma 2 del nuovo articolo 10-bis del Dl 21/2022 a prevedere che servirà la Soa, sia per la detrazione che per le opzioni di cessione o sconto in fattura.
Quando non si applica
La nuova qualificazione Soa per i bonus edili non si applica:
O ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022, ovvero;
O ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
La nuova norma, poi, non sembra richiedere la qualificazione Soa per tutti quei contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, come quelli d’opera dell’articolo 2222 del Codice Civile, di fornitura con posa in opera e di semplice fornitura di beni.
Inoltre, la Soa non sarà richiesta se i bonus edili, diversi dal 110%, rimarranno, come detrazioni, nelle dichiarazioni dei redditi o nel 730 dei contribuenti che sosterranno le spese. Sono esclusi, infatti, gli interventi finalizzati alla fruizione dei bonus edili diversi dal 110%, attraverso la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi e non tramite l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
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