Una breve analisi dei differenti orientamenti giurisprudenziali esistenti sulla legittimazione passiva dell'amministratore di condominio rispetto alle attività edilizie non validamente assentite che, se pur realizzate da privati, incidono direttamente sui beni in regime di condominio.
La Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha chiarito in che modo debba essere interpretato il potere di "compiere agli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio", che l'art. 1130, comma 1, n. 4), cod. civ. annovera espressamente tra le attribuzioni specifiche, connaturate alla funzione propria del mandatario.
L'amministratore, per la rimozione di aperture abusive realizzate sulla facciata dello stabile condominiale da singoli condòmini, può agire in giudizio senza necessità di...
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di Paolo Frediani– Libero professionista, professore a contratto Università di Pisa, docente alla Scuola Superiore della magistratura, pubblicista e formatore professionale