Condominio

Per gli amministratori nessun obbligo di corrispondere la certificazione ai lavoratori per i fringe benefit

Stanno predisponendo i rendiconti dai quali non è possibile estrapolare questi dati

di Redazione

L'articolo 2 della circolare 35 del 4 novembre 2022 dell’agenzia delle Entrate prevede che il datore di lavoro possa erogare “fringe benefit” ai lavoratori «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale»; tale importo non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

A tal fine, stabilisce la circolare, «è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del Tuir. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, numero 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento».

Ci segnalano Alfredo Sozzi e Stefano Pietrasanta, titolari degli omonimi studi di amministrazione condominiale a Milano, che questo ha fatto si che molti condòmini e/o inquilini abbiano ritenuto più semplice rivolgersi all'amministratore di condominio per richiedere il calcolo di tali importi corredati di tutte le informazioni necessarie. Premesso che gli amministratori non sono tenuti a questo adempimento oltretutto impossibile da realizzare nei tempi richiesti per mancanza delle necessarie informazioni (le letture dei consumi ai singoli per poter ripartire la spesa si avranno alla fine della stagione), molti di loro si stanno organizzando per mettere a disposizione i giustificativi di spesa ed il registro di contabilità dei loro condomìni, unico vero obbligo imposto dal Codice civile, cosa che però non risolve il problema non potendosi determinare le quote a carico dei singoli appartamenti senza un riparto.Purtroppo, come spesso accade, gli amministratori, a causa di improvvisi cambiamenti normativi, non sempre ben progettati, si trovano a gestire situazioni spinose e non possono essere d'aiuto ai loro amministrati.

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