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Per i contratti di affitto a canone concordato, transitori e per studenti basterà l’attestazione iniziale

Secondo il Dl Semplificazioni, l’asseverazione rimane valida per gli accordi stipulati dopo il suo rilascio a meno che non vi siano variazioni significative

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di Rosario Dolce

La domanda

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In merito all’articolo pubblicato “Affitti concordati: niente più attestazioni”, la nuova disposizione è già in essere?

A cura di Smart24Condominio

Il testo dell’articolo 7 del decreto Semplificazioni (numero 73/2022), “Modalità per attestazione dei contratti di locazione a canone concordato, transitori e studenti”, entrato in vigore il 22 giugno 2022 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di cui, di recente, è stata approvata la legge di conversione, prevede che l’asseverazione di cui all’articolo 1, comma 8,“Criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione nella contrattazione territoriale”, all’articolo 2, comma 8, “Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi” e all’articolo 3, comma 5, “Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e durata degli stessi”, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, finché non intervengano variazioni delle caratteristiche e delle dotazioni dell’immobile o dell’accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce, qualora i contratti successivi riportino un canone di locazione pari o inferiore a quello precedentemente attestato e l’accordo stipulato sia conforme al modello tipo allegato al decreto.

In sostanza, secondo quanto previsto dalla predetta disposizione, l’asseverazione in disamina per ciascuno dei tre tipi di contratto dovrebbe riguardare l’immobile locato e non più il singolo contratto di locazione, riproducendo un meccanismo simile a quello dell’Ape (Attestazione di prestazione energetica). Quanto riportato, tuttavia, si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio del provvedimento del 2017 per come pensato a livello esecutivo. In merito a questo, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa - con nota del 6 febbraio 2018, numero 1380, aveva affermato che «per quanto concerne i profili fiscali, va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali».

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