L'esperto rispondeCondominio

Per la messa in sicurezza ci si può rivolgere al giudice

L’intervento si collega direttamente alla funzione sociale della proprietà, sancita dall’articolo 42 della Costituzione

di Rosario Dolce

La domanda

Possiedo un appartamento in un condominio nel quale ci sono urgenti lavori da fare per la messa in sicurezza dei cornicioni, dei balconi e dei frontalini. I condòmini sono undici, ma all’assemblea straordinaria, convocata per deliberare l’approvazione di un preventivo per i lavori, hanno partecipato solo in quattro. In caso di caduta di calcinacci e danneggiamento di beni o, evenienza più grave, di ferimento di persone, la responsabilità ricade su tutti i condòmini, o solo sui condòmini che non vogliono fare i lavori? SI precisa che nel verbale dell’assemblea è stato evidenziato che, in caso di incidenti, le conseguenze possono essere civili e penali.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1° dicembre 2025

La manutenzione delle parti comuni non rappresenta una mera facoltà dei condòmini, bensì un preciso dovere sociale. Quando l’intervento è volto alla messa in sicurezza dell’edificio - per prevenire la rovina delle strutture ammalorate e scongiurare danni a persone o cose - esso si collega direttamente alla funzione sociale della proprietà, sancita dall’articolo ...