Condominio

Per la prova delle spese condominiali bisogna fare riferimento all’esatta ubicazione del documento

Il ricorso in Cassazione deve contenere «la specifica indicazione degli atti processuali sui quali si fonda»

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di Edoardo Valentino

Il proprietario di un immobile commerciale citava in giudizio l'ex conduttore dello stesso, chiedendo il pagamento di alcune spese condominiali asseritamente ancora dovute dal secondo a seguito della fuoriuscita dai locali. Il conduttore si costituiva in giudizio e negava la debenza delle somme, o meglio: per le somme relative ai mesi nei quali era stato effettivamente conduttore egli affermava di avere provveduto al pagamento di tutti gli importi dovuti, mentre negava la debenza per le somme relative alle spese che sarebbero maturate a seguito del rilascio dell'immobile. Il Tribunale, al termine del processo, rigettava la domanda del proprietario ritenendo non provata la debenza degli oneri condominiali.

Le motivazioni del ricorso alla Suprema corte
La vicenda approdava in Corte d'Appello, ma questo giudice confermava l'esito del primo processo.Data la duplice soccombenza il proprietario impugnava la predetta decisione con ricorso in Cassazione. Il proprietario, in particolare, basava le proprie domande su due rilievi:in prima battuta egli citava due documenti prodotti nei precedenti gradi di giudizio che avrebbero dimostrato l'avvenuto pagamento da parte sua delle spese al condominio, a seguito di sollecito a lui rivolto dai legali dello stabile.In secondo luogo, poi, il proprietario affermava come nei propri atti difensivi il conduttore avesse affermando la non debenza delle somme, implicitamente riconoscendo la loro esistenza e mancando la prova relativa al pagamento delle stesse.

Su chi ricade l’onere probatorio
La sesta sezione della Cassazione, in data 20 aprile 2021 pronunciava la sentenza numero 18700 con la quale dichiarava il ricorso inammissibile e lo rigettava.La Suprema corte, in primo luogo, specificava come secondo i principi del Codice civile sia la parte che invoca il mancato pagamento delle spese ad essere onerata di provare la loro debenza.L'articolo 2697 del Codice civile afferma infatti che «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda».Il proprietario, quindi, avrebbe dovuto dimostrare come le spese in questione fossero state da lui anticipate per conto del conduttore, e domandare così validamente il loro rimborso.Tale onere probatorio non era comunque stato raggiunto nei gradi di merito.

I requisiti del ricorso
Secondo la Corte, inoltre, il primo motivo di ricorso sarebbe stato inammissibile.Il ricorrente, infatti, avrebbe avuto l'onere non solo di citare alcuni passaggi nei documenti prodotti, ma di specificare e identificare la loro posizione all'interno del fascicolo di parte o del fascicolo d'ufficio.Il mancato riferimento ai documenti citati, quindi, costituiva una violazione dell'articolo 366 comma 6 del Codice di Procedura Civile che prevede che nel ricorso per Cassazione vi debba essere «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda».

Quanto al secondo motivo di ricorso, anche questo veniva dichiarato inammissibile dalla Corte in quanto anche il riferimento del ricorrente al passaggio dell'atto avversario che avrebbe avuto contenuto di confessione sulla debenza delle spese era sprovvisto delle indicazioni necessarie per rendere possibile la sua corretta identificazione.In ogni caso, poi, proseguiva la Cassazione, la difesa della parte locatrice aveva inteso affermare – nel passaggio contestato – la non debenza degli oneri successivi al rilascio dei locali, argomentazione del tutto differente rispetto a quanto affermato dalla parte ricorrente.Alla luce di tali valutazioni, quindi, la Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il proprietario alla refusione delle spese del giudizio sostenute dalla controparte.

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