Condominio

Per il recupero del credito, il condominio non può sostituirsi al chiamato all’eredità

Il caso riguardava un erede che non aveva esplicitato le sue intenzioni rispetto all’accettazione dell’eredità

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di Eugenia Parisi

Un condominio esponeva di essere creditore, nei confronti del figlio dei defunti proprietari di un immobile, di una somma per spese condominiali. Per l’amministratore, l’aver da sempre vissuto con la sua famiglia nell’immobile e l’essersi interessato, anche sottoscrivendo l’accordo per il rimborso delle anticipazioni degli altri proprietari, in ordine alle spese per parti comuni, risultavano atti denotanti senza dubbio l’accettazione di eredità. Chiedeva dunque dichiararsi nei confronti del convenuto l’accettazione tacita di eredità dei genitori, autorizzando la trascrizione del relativo atto, essendo intervenuti ai sensi dell’articolo 476 Codice civile comportamenti circa la sua volontà di accettare l’eredità. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 4 ottobre 2022 , ha respinto la domanda.

I presupposti dell’azione surrogatoria avanzata dal condominio

Per il condominio, l’inerzia del chiamato all’eredità rischiava di pregiudicarlo, non potendo contare né sull’incremento patrimoniale derivante dalla delazione, né avere la garanzia patrimoniale generica spettante ai sensi dell’articolo 2740 Codice civile. La questione è se il creditore possa sostituirsi al debitore e, per il tramite dell’azione surrogatoria di cui all’articolo 2900 Codice civile, accettare l’eredità per suo conto. Questo è un rimedio esperibile solo a condizione che il diritto che il debitore trascura di esercitare sia di contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare, come il diritto a contenuto strettamente personale di accettare o meno l’eredità da parte del chiamato, eventualmente con l’opzione del beneficio d’inventario.

Del resto, il diritto di accettare l’eredità reca con sé anche una serie di implicazioni soggettive a carattere personale, familiare e morale che trovano espressione nel principio generale in base al quale nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà; pertanto, il diritto o meno di voler accettare non è coercibile con lo strumento dell’azione surrogatoria perché oltre a comportare l’automatica acquisizione della qualità di erede in capo al debitore, lo priverebbe del diritto di rinunciare all’eredità (Cassazione ordinanza 15664 del 23 luglio del 2020).

Il rimedio più adatto

In ogni caso, il condominio non resta del tutto privo di tutela in quanto ha la possibilità di ricorrere ad un altro istituto che il legislatore ha previsto al fine di contrastare l’inerzia del chiamato ed eliminare le situazioni di incertezza ad essa conseguenti. Si tratta dell’actio interrogatoria di cui all’articolo 481 Codice civile, che consente a qualsiasi interessato di rivolgersi al giudice affinché fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità; l’inutile decorso del termine determina la decadenza dal diritto di accettare. È necessario tuttavia che il creditore eserciti l’azione prima che sia maturata la prescrizione del diritto di accettare l’eredità in quanto non è possibile sollecitare il compimento di un atto che, per effetto del decorso del tempo, il chiamato ha già perso il potere di compiere, essendo il diritto in questione soggetto a prescrizione decennale.

I possibili esiti

Azionato il rimedio possono aprirsi diversi scenari: il chiamato accetta l’eredità entro il termine fissato dal giudice; rinunzia all’eredità entro il termine fissato dal giudice; resta inerte fino allo spirare del termine fissato dal giudice. Nel primo caso, il creditore vede rafforzate le proprie ragioni di credito in quanto l’accrescimento del patrimonio del debitore, sempre che non si tratti di un’eredità dannosa, aumenta le possibilità che l’interesse creditorio trovi soddisfazione. Nell’ipotesi di rinunzia all’eredità, invece, il creditore ha la facoltà di impugnare la rinunzia, entro il termine di cinque anni, in base al disposto di cui all’articolo 524 Codice civile; in questo modo, il creditore può farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito.

Infine, nel caso in cui il chiamato lasci inutilmente spirare il termine fissato, il creditore potrebbe rimanere privo di tutela a causa dall’inerzia del debitore, non potendo surrogarsi nel diritto di accettare l’eredità e, in assenza di una rinunzia, non potendo farsi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità al solo fine di soddisfare il proprio credito.

La errata domanda del condominio

La richiesta fatta in giudizio non poteva essere qualificata come actio interrogatoria per la diversità di elementi di fatto e di domanda. L’effettiva azione surrogatoria proposta è stata dunque dichiarata inammissibile, sussistendo altri rimedi tipici previsti dall’ordinamento giuridico e non potendosi ritenere neppure che il condominio, privo di legittimazione attiva sul punto, potesse avere un interesse tutelabile attuale e concreto, ai sensi dell’articolo 100 Codice procedura civile, per far accertare l’avvenuto acquisto della qualità di erede

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