Ponteggi in condominio, sì all’indennizzo al commerciante per l’installazione davanti al negozio
Seppur legittima, la presenza prolungata delle impalcature causa al proprietario dell’attività perdita di visibilità e di clientela
Secondo quanto disposto dall’articolo 843 del Codice civile, il proprietario deve permettere accesso e passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Al proprietario del fondo è riconosciuta un’adeguata indennità tutte le volte in cui l’accesso produce allo stesso un danno. L’indennità è dovuta anche in favore del commerciante per l’installazione dei ponteggi montati dal condominio davanti al suo negozio? A questa domanda ha fornito risposta affermativa il Tribunale di Vasto con la sentenza 305/ 2022 .
La vicenda
Il titolare di un negozio facente parte di un condominio, nonché condòmino, impugnava innanzi al giudice di pace una delibera assunta dall’assemblea e chiedeva la condanna del condominio al pagamento in suo favore di un indennizzo ai sensi dell’articolo 843 del Codice civile per aver subìto notevoli pregiudizi all’esercizio commerciale, avendo per un periodo abbastanza lungo (138 giorni) sopportato l’installazione da parte del condominio dei ponteggi davanti all’ingresso del proprio locale per l’esecuzione di alcuni lavori sulla facciata condominiale. La domanda attorea veniva rigettata dal giudice di pace il quale, a sostegno della decisione, osservava che il condominio non poteva essere ritenuto responsabile dei danni provocati dall’appaltatore nei confronti di terzi, tra i quali sono ricompresi anche i singoli condòmini.
La decisione del Tribunale
Di diverso avviso il Tribunale il quale ha dato, invece, ragione al condòmino accogliendo l’appello proposto da quest’ultimo contro la sentenza di primo grado. Nel caso esaminato, ha osservato, oggetto della domanda del condòmino non era il risarcimento dei danni causati dall’appaltatore, rispetto ai quali la responsabilità del condominio è esclusa, ma la richiesta dell’indennità dovuta dal condominio al proprietario per l’occupazione del fondo. Pertanto, soggetto obbligato non è, quindi, l’appaltatore, ma il proprietario del bene al quale si riferiscono le opere la cui esecuzione impone l’accesso al fondo.
Perdita di visibilità e clientela a causa dei ponteggi
Secondo il giudicante, quanto previsto dall’articolo 843 del Codice civile è applicabile anche al condominio e l’indennità da versare al proprietario, quale liquidazione preventiva del danno, anche in mancanza di una specifica prova in ordine al danno subìto, tollerando l’esecuzione dei lavori sul proprio fondo, può essere liquidata in via equitativa ai sensi dell’articolo 1126 del Codice civile. L’installazione dei ponteggi, anche se legittima, davanti alla proprietà di un negozio, oscurandone l’insegna e l’ingresso per un periodo abbastanza lungo, come nel caso di specie, ha concluso il giudice abruzzese, comporta inevitabilmente delle ricadute negative in termini di perdita di visibilità e, di conseguenza, di perdita di clientela.
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