Condominio

Prescrizione decennale per gli anticipi sostenuti dall'amministratore del condominio

Non integrano un credito soggetto a pagamento cadenzato e periodico

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di Fulvio Pironti

I crediti dell'amministratore relativi al rimborso di somme anticipate nell'interesse del condominio soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'articolo 2946 del Codice civile. È il principio reso dal Tribunale di Torino con sentenza numero 1297 pubblicata il 27 marzo 2023.

Il caso

Una società di amministrazione ha adìto il tribunale torinese per ottenere decreto monitorio nei confronti di un condominio in relazione ad un cospicuo importo anticipato durante l'espletamento dell'ufficio gestorio. L'ente condominiale ha spiegato opposizione eccependo l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto.

La decisione

Il decidente ha ritenuto destituita di fondamento l'opposizione sicché ha confermato il decreto ingiuntivo. Nonostante la brevità della parte motiva, il provvedimento chiarisce che l'eccezione di prescrizione avanzata dall'ente condominiale è inaccoglibile in quanto la giurisprudenza è assestata nel considerare il credito dell'amministratore fondato sull'articolo 1720 del Codice civile (disposto disciplinante il contratto di mandato con rappresentanza intercorrente con i condòmini). In conseguenza, deve essere applicata la prescrizione ordinaria decennale contemplata dall'articolo 2946 del Codice civile.

Il giudicante ha escluso che al caso trattato possa applicarsi la prescrizione breve quinquennale sancita dall'articolo 2948, n. 4, del Codice civile poiché le anticipazioni non integrano un credito soggetto a pagamento cadenzato e periodico. Nemmeno la prescrizione presuntiva sancita dall’articolo 2956, n. 2, del Codice civile andrebbe applicata alla fattispecie vagliata poiché riferita al contratto d’opera intellettuale (in proposito, richiama a sostegno una pronuncia del Tribunale Ivrea 28 febbraio 2020, numero 3383). In definitiva, il credito scaturente dalle anticipazioni sostenute nell'interesse dell'ente condominiale non si era prescritto.

L'istruttoria ha permesso di dimostrare i pagamenti eseguiti mediante allegazioni documentali. Inoltre, è stato accertato che le somme erano state anticipate prelevandole dal proprio conto corrente bancario. La sequela di pagamenti ha riguardato obbligazioni contratte dal condominio tramite delibere assembleari approvative di spese e sono stati eseguiti con l'esborso di danaro della opposta in quanto i fondi introitati erano insufficienti. In conclusione, l'opposta ha provato i fatti costitutivi posti a sostegno del diritto vantato ed azionato.

Il dato codicistico

L'articolo 1720 del Codice civile, norma dettata in tema di mandato pacificamente applicabile all'amministratore di condominio, sancisce che «il mandante è tenuto a rimborsare al mandatario le anticipazioni con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte». L'obbligo restitutorio nasce nell'istante in cui si perfeziona l'esecuzione dell'anticipazione. Ne consegue che il credito derivante dall'esborso di anticipi è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale.

Giurisprudenza sulla prescrizione decennale nel condominio

Il percorso motivazionale della sentenza in annotazione si inalvea nell'indirizzo giurisprudenziale volto a considerare applicabile, quanto agli esborsi anticipati dall'amministratore, la prescrizione ordinaria decennale. Fra le pronunce di merito si registrano i tribunali di Torino (26 maggio 2022, numero 2253) e Benevento (16 ottobre 2017, numero 245, inedita) per i quali il credito dell’amministratore relativo al rimborso delle anticipazioni sostenute nell’interesse del condominio rientra nella sfera della prescrizione ordinaria decennale. La Cassazione ( 19348/2005) ha ribadito che il credito dell'amministratore, relativo a somme dal medesimo anticipate nell’interesse del condominio, non è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948, n. 4, del Codice civile in quanto difetta il requisito della periodicità dell'obbligazione.

Ha poi precisato che deve applicarsi la prescrizione decennale perché il credito preteso dall'amministratore non scaturisce da una obbligazione periodica, ragion per cui non può essere ricondotto nella prescrizione quinquennale. La circostanza che tale credito venga portato a conoscenza della compagine condominiale in occasione dell'esame ed approvazione del bilancio consuntivo non può comportare l'applicazione della prescrizione quinquennale poiché trattasi di aspetto afferente alle modalità di accertamento e liquidazione del credito. È carente - giova ribadirlo - la periodicità della obbligazione, ovvero il requisito dal quale non è possibile prescindere per l'applicazione della prescrizione quinquennale. Per tale motivo la Suprema corte riconduce la prescrizione dei crediti dell'amministratore per importi dal medesimo anticipati nell'interesse del condominio nell'esclusivo perimetro dell'articolo 2946 del Codice civile.

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