Prima casa, le modalità di utilizzo del credito d'imposta
Il credito d’imposta, maturato in relazione all’imposta di registro o Iva assolta sulla prima casa, rivenduta per il riacquisto di un'altra prima casa (articolo 7, legge 448/1998) non può essere utilizzato a scomputo dell’Iva dovuta su questo secondo acquisto, ma solo dell’eventuale imposta di registro (circolare 19/E/2001). Diversamente, il credito è scomputabile dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito di imposta; dall’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; o essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo n.241 del 9 luglio 1997.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5