Condominio

Privacy in condominio. I poteri ispettivi del Garante

Si possono controllare anche private abitazioni quando c’è il timore di mancato rispetto del codice

di Anna Nicola

Il garante della Privacy, oltre a dettare disposizioni normative ed interpretative sul tema della privacy e riservatezza, ha anche poteri ispettivi. Questi ultimi possono avere ad oggetto anche gli edifici condominiali per il tramite degli agenti.

Le norme di riferimento

Le norme principali di riferimento sono gli articoli 157 e 158 Codice privacy sulla cui base si dispone che il Garante possa svolgere attività ispettiva per il controllo del rispetto della normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali. Si tratta di indicazione generale che non è dettata espressamente per i condomini ma essi, come gli altri, possono costituirne i soggetti passivi.

Questa facoltà di controllo del Garante deve essere supportata da un piano operativo pubblicato online e lungo un semestre, non potendo avere oggetto discrezionale. Come accennato, vi collabora anche la Guardia di finanza, nello specifico il suo nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche.

Il garante agisce su segnalazione

Si verifica nei condomini quando il Garante riceve una segnalazione circa il mancato o non corretto rispetto del codice della privacy. Il condominio è parificato a qualsiasi altro soggetto che può essere indicato quale trasgressore. La segnalazione può pervenire non solo da un abitante del palazzo ma da un qualsiasi soggetto che abbia notato una qualche violazione della normativa indicata.

L'interesse superiore è quello pubblico di tutela della privacy. Una volta dato corso alla segnalazione, l'amministratore del condominio assume un importante ruolo: deve provare che la mancanza, anche laddove sia effettivamente accertata, derivi non da un inadempimento ma da una scelta ponderata o da una necessità non altrimenti fronteggiabile. Peraltro il Garante, durante l'attività ispettiva, ha la possibilità di accedere a tutte le banche dati e gli archivi e può chiedergli l'esibizione di tutti i documenti rilevanti.

È possibile il controllo di un’abitazione privata?

L'attività di controllo può estendersi anche all'interno di un'abitazione. Il Garante per potervi procedere, deve aver previamente conseguito “l'assenso informato del titolare o del responsabile”. In sua assenza, l'ispezione può aversi solo a seguito di autorizzazione del tribunale territorialmente competente, da rilasciarsi in copia all'amministratore.

Si evidenzia a chiusura che le ispezioni del Garante privacy in condominio possono essere svolte senza comunicazione preventiva. Per questo, è sempre bene tenersi pronti e avere tutta la documentazione relativa alla gestione dei dati personali in ordine e a disposizione per essere visionata e controllata.

Accesso e compiti dell’amministratore di condominio

Per procedere materialmente alle operazioni di accesso, gli ispettori devono esibire la tessere di riconoscimento e la “richiesta di informazioni” del Garante con cui domanda all'amministratore sottoposto a ispezione di dare conto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, nonché delle modalità di adempimento.

L'amministratore ha il termine di quindici giorni per produrre la documentazione richiesta. In caso di inadempimento all'amministratore sarà cominnata una sanzione pecuniaria che, nel Gdpr, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è riportata solamente nel suo massimo edittale (fino a venti milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente).

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