La sentenza in esame tratta un tema cruciale nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) in materia civile, in particolare riguardo alla comunicazione della relazione peritale. La Corte di Cassazione, infatti, ha affrontato la questione della validità della comunicazione della relazione del CTU al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito.
Cassazione civile, Sez. III, sent. 24 giugno 2024, n. 17403
Consulenza tecnica in materia civile (perizia) - Consulente tecnico d'ufficio - in genere
Rigetta, Corte d'Appello Milano, 22 giugno 2020
La comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito, perché l'art. 195 cod. proc. civ. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite - e non specificamente al loro difensore - e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale.

Massima della sentenza
La sentenza stabilisce che la comunicazione della relazione del CTU è validamente eseguita quando viene trasmessa al consulente tecnico di parte invece che al procuratore costituito, conformemente a quanto disposto dall'art. 195 cod. proc. civ. Questa norma prevede infatti la trasmissione alle parti costituite e non specificamente al loro difensore, una scelta che rispecchia la volontà del legislatore di instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale.
Analisi della normativa
L'art. 195...


