Cassazione civile, Sez. II, sent. 24.4.2024, n. 11091

Le inefficienze dell'operato del CTU nominato non possono ricadere sulla parte

Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.

La sentenza della Cassazione civile, Sez. II, n. 11091 del 24 aprile 2024, affronta un tema cruciale nel contesto delle consulenze tecniche d'ufficio (CTU) all'interno del processo civile. La decisione stabilisce che le inefficienze del CTU non devono ricadere sulle parti coinvolte nel giudizio. Questo principio mira a garantire che la funzione della consulenza tecnica resti imparziale e al servizio della giustizia, senza penalizzare le parti per eventuali errori o incongruenze nell'operato del consulente...

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