Condominio

Prova la cattiva gestione dell’amministratore anche la condotta da lui tenuta durante il giudizio a suo carico

Non solo non si era costituito, aveva anche rifiutato il ritiro della notifica dell'atto introduttivo e non ottemperato all'ordine di esibizione documentale del giudice

di Luana Tagliolini


Il giudice per accertare la cattiva gestione può tener conto della condotta tenuta dall'amministratore sia prima che durante il giudizio. Lo puntualizza il Tribunale di Torino, sentenza 1268/2023.

I fatti di causa

Un condominio, in persona dell'amministratore, adiva il Tribunale per ottenere la condanna al risarcimento del danno asseritamente arrecato dall'ex amministratore per una serie di condotte integranti cattiva gestione amministrativa incluso il risarcimento del danno ex articolo 96 Codice procedura civile. L'amministratore convenuto non si costituiva. La mala gestio veniva ravvisata nella violazione degli obblighi posti a suo carico dagli articoli 1129 e 1130Codice civile e, in generale, di quelli previsti negli articoli 1710-1713 Codice civile sul mandato. Nello specifico, tra i più rilevanti, l'ex amministratore non aveva aperto un conto corrente apposito, intestato al condominio, su cui far confluire i versamenti dei condòmini, ma utilizzava, per i medesimi incombenti, il proprio conto corrente personale, creando un'inammissibile e censurabile confusione di tali somme con il proprio patrimonio.

Tanto era vero che gli veniva chiesta la restituzione di quanto anticipato dal nuovo amministratore per aver pagato i terzi fornitori, creditori del condominio, nonostante i condòmini avessero corrisposto le relative quote al convenuto che, però, le aveva versate sul proprio conto. Inoltre, non avrebbe curato la tenuta dei registri contabili e mai consegnato la suddetta documentazione all'amministratore entrante, anche successivamente alla pronuncia del tribunale in sede cautelare e non aveva adempiuto allo specifico obbligo di rendiconto di fine mandato.

La decisione

Per il Tribunale, l'atteggiamento dell'ex amministratore andava valutato ai sensi dell'articolo 116 Codice procedura civile in base al quale il giudice può desumere argomenti di prova, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.Lo stesso giudice constatava, infatti, che il convenuto aveva tenuto sempre un atteggiamento costantemente poco collaborativo prima del giudizio, quando non aveva ottemperato alle diverse richieste di chiarimenti e ai diversi solleciti da parte dell'amministratore in carica; ostativo e ostruzionistico sin dall'inizio, e durante il prosieguo, del processo quando, rifiutandosi di ritirare la notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva e non ottemperava all'ordine di esibizione documentale del giudice.

Accertati gli inadempimenti contestati, il Tribunale condannava il convenuto al risarcimento del danno in favore del condominio per un ammontare pari alle somme che quest'ultimo aveva versato per far fronte ai propri obblighi contrattuali con i terzi fornitori.Rigettava, invece, la domanda del ricorrente di condanna al risarcimento del danno ex articolo 96 Codice procedura civile in quanto, pur avendo il convenuto tenuto, sin dall'inizio della controversia, un atteggiamento di indifferenza rispetto al processo e alla fase della mediazione, ciò non appariva sufficiente per applicare l’aggravante in quanto non vi era stata una resistenza attiva in giudizio in mala fede o connotata da colpa grave con finalità dilatorie.

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