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Quale maggioranza per affidare l’incarico della redazione di nuove tabelle millesimali?

Nel condominio in cui vivo si è deliberato di affidare l'incarico ad un geometra per redigere nuove tabelle millesimali. Con 430 millesimi favorevoli (27 persone) e 407 contrari (21 persone) si è deliberato di affidare l'incarico. Ho letto la vostra risposta al quesito “Con quali maggioranze deve essere nominato un tecnico per la revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell'articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile? Si deve seguire il disposto dell'articolo anche per la nomina del tecnico o basta la maggioranza semplice?”. La risposta è che per affidare l'incarico ad un tecnico è necessario il voto favorevole, della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. Nel nostro caso specifico non sono stati raggiunti i necessari 500 Mls., anche se il numero delle persone favorevoli (27) rappresenta la maggioranza degli intervenuti in assemblea (48). Ritengo quindi che tale delibera possa essere impugnabile. Qual è il termine per l'impugnazione: 30 giorni per i condomini presenti all'assemblea, oppure un termine maggiore?

di Rosario Dolce

La domanda

Nel condominio in cui vivo si è deliberato di affidare l'incarico ad un geometra per redigere nuove tabelle millesimali. Con 430 millesimi favorevoli (27 persone) e 407 contrari (21 persone) si è deliberato di affidare l'incarico. Ho letto la vostra risposta al quesito “Con quali maggioranze deve essere nominato un tecnico per la revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell'articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile? Si deve seguire il disposto dell'articolo anche per la nomina del tecnico o basta la maggioranza semplice?”. La risposta è che per affidare l'incarico ad un tecnico è necessario il voto favorevole, della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. Nel nostro caso specifico non sono stati raggiunti i necessari 500 Mls., anche se il numero delle persone favorevoli (27) rappresenta la maggioranza degli intervenuti in assemblea (48). Ritengo quindi che tale delibera possa essere impugnabile. Qual è il termine per l'impugnazione: 30 giorni per i condomini presenti all'assemblea, oppure un termine maggiore?

A cura di Smart24 Condominio

La delibera che dispone il conferimento dell'incarico ad un tecnico con il compito di modificare le tabelle millesimali si pone all'interno di un procedimento amministratore che dovrà poi concludersi con un'altra delibera ancora, chiamata poi ad approvare o denegare l'elaborato tecnico commissionato.

In quanto tale, si tratterebbe di una delibera programmatica, avente però già valore decisorio, visto che la nomina un tecnico impegna contrattualmente il condominio e, per esso, i condòmini con uno specifico piano di riparto.

Sotto tale aspetto sussistono due orientamenti in giurisprudenza. Quello secondo il quale la nomina del tecnico non segue, in termini di maggioranze, quelle per cui devono essere deliberate le “opere” a cui egli è preordinato (nel qual caso basterebbe la maggioranza semplice), e quella secondo cui, invece, la maggioranza, ponendosi, nel medesimo procedimento ad esso correlato è vincolata all'atto finale. Su quest'ultimo aspetto si consideri un precedente specifico secondo cui “… la decisione in questione non comportando né approvazione di tabelle millesimali né modifica di quelle quelle convenzionali preesistenti (la delibera) non richiede a il consenso unanime di tutti i proprietari, ma piuttosto la maggioranza qualificata di cui all' art. 1136 II, co. c.c. trattandosi dell'approvazione di una spesa finalizzata alla redazione di regolamento e tabelle da sottoporre, in seguito, all'approvazione dei proprietari” (così Trib. di Bari 12 febbraio 2010 n. 505).

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