L'esperto rispondeCondominio

Quale ripartizione spese per i beni comuni nelle abitazioni cielo-terra affiancate? La domanda

Case cielo-terra affiancate . Il tetto di ognuna deve intendersi di proprietà comune? La strada privata di accesso ai 5 garage di proprietà individuale costituisce bene comune con il relativo obbligo di costituire un condominio ? Può essere chiesto lo spostamento di contatore acqua esterno che implichi una servitù di passaggio su strada privata senza il consenso di tutti i proprietari ?

La domanda

Case cielo-terra affiancate . Il tetto di ognuna deve intendersi di proprietà comune? La strada privata di accesso ai 5 garage di proprietà individuale costituisce bene comune con il relativo obbligo di costituire un condominio ? Può essere chiesto lo spostamento di contatore acqua esterno che implichi una servitù di passaggio su strada privata senza il consenso di tutti i proprietari ?

a cura di Smart24Condominio

Il lettore pone una serie di domande multiple a cui si darà una risposta altrettanto specifica secondo l'ordine di trattazione. 1) In caso di sovrapposizione verticale di unità immobiliare il tetto del fabbricato, anche se accessibile e posto ad uso esclusivo, è e rimane sempre una parte comune, e le spese per sostenere la manutenzione, in questo ultimo caso, possono essere ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari poste al di sotto della colonna d'aria verticale secondo la previsione dell'articolo 1126 Codice civile. 2) Il condominio è definito come un ente di gestione che nasce ipso iure et facto ogni qual volta uno o più beni (come una strada) sono posti in relazione tecnica e funzionale in un rapporto di accessorietà e/o pertinenza con più di una unità immobiliare facente capo ad un complesso edilizio, le cui unità immobiliari sono in dominio di soggetti differenti. Premessa la preesistenza del condominio nella fattispecie edotta dal lettore, può essere utile riferire che nel qual caso non è obbligatoria la nomina dell'amministratore a norma dell'articolo 1129, comma 1, Codice civile. 3) Per la costituzione di diritti reale all'interno del condominio può essere evocata la disposizione di cui all'articolo 1108, comma IV, Codice civile, in virtù della clausola residuale di rinvio posta dall'articolo 1138 Codice civile, a mente del quale: «È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni».

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