Quando l’amministratore va in mediazione senza autorizzazione dell’assemblea
La soluzione del quesito sottoposto passa per la valutazione se l'oggetto della negoziazione assistita rientri tra quelli per i quali l'amministratore potrebbe agire autonomamente nell'esercizio dei poteri attribuzioni che la legge gli attribuisce nell'esercizio delle sue funzioni. L'art. 1131, secondo comma, c.c., stabilisce che l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualsiasi azione concernente le “parti comuni dell'edificio”. Poiché nel quesito sottoposto si fa espressamente riferimento ai danni causati dalle parti comuni si può ritenere che la legittimazione passiva dell'amministratore sussista pur in assenza di un'autorizzazione specifica dell'assemblea. Tale attività, infatti, corrisponde a un'azione che coinvolga direttamente gli interessi del condominio e i rapporti giuridici collegati alle parti comuni. La stessa giurisprudenza riconosce questa impostazione (Cass. n. 22886/2010; n. 9093/2007; n. 919/2004).
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