Condizione sospensiva, perizia bancaria e responsabilità risarcitoria.
Marco e Cristina sottoscrivono un contratto preliminare di compravendita per un prezzo di € 550.000, versando una caparra confirmatoria di € 40.000.
Nel testo contrattuale è inserita una clausola ormai divenuta prassi: l’efficacia del preliminare è subordinata all’ottenimento di un mutuo di € 400.000 entro il 30 luglio 2025. In caso di diniego della banca, il contratto si intende privo di effetti e le somme versate devono essere restituite.
Almeno, questo è ciò che Marco e Cristina ritengono.
A fine...
Argomenti
I punti chiave
- L’art. 1358 cod. civ.: la buona fede opera durante la pendenza della condizione
- La perizia bancaria come prova dell’impossibilità oggettiva del finanziamento
- I profili di responsabilità del venditore
- I danni risarcibili e il limite dell’interesse negativo
- Il ruolo dell’agente immobiliare: obbligo informativo qualificato
- Per concludere
La CTU non può esonerare la parte dall'onere probatorio
di Paolo Frediani– Libero professionista, professore a contratto Università di Pisa, docente alla Scuola Superiore della magistratura, pubblicista e formatore professionale
Nuova misura del tasso legale degli interessi
di Antonio Piccolo – Dottore commercialista
Imprese di bonifica amianto: le nuove norme per il Responsabile tecnico
di Sergio Clarelli - Ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO




