Realizzare tramezzi senza permesso di costruire non è reato, anche se aumenta il carico urbanistico
Necessario, al contrario, che siano rispettate la volumetria complessiva e l’originaria destinazione d’uso dell’immobile
In tema di reati urbanistici, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 17 comma primo lettera b), numeri 1 e 2 del decreto legge 133/14 (cosiddetto sblocca Italia), convertito in legge 164/14, la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria (di cui alla lettera b) dell'articolo 3, primo comma, del Dpr 380/2001) è stata ampliata, così da ricomprendere anche il frazionamento e l'accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche implicanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva dell'edificio e si mantenga inalterata l’originaria destinazione d’uso dei locali.
Pertanto, nel rispetto dei limiti indicati, la realizzazione di tramezzi all'interno delle abitazioni private non è (più) soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, risultando sufficiente la Segnalazione certificata d'inizio attività (Scia); in assenza di quest'ultima, inoltre, secondo il disposto degli articoli 37, ultimo comma, e 44, comma 2 bis del Dpr 380/2001, non trovano applicazione le sanzioni penali previste dall'articolo 44 del Testo unico dell'edilizia.Questi i rilevanti principi di diritto affermati dalla terza sezione penale della Cassazione nella sentenza numero 14964 depositata l'11 aprile 2023.
La vicenda processuale
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 16 marzo 2022, aveva condannato il proprietario di un immobile, ai sensi dell’articolo 44 primo comma lettera b) del Dpr 380 del 2001, per aver realizzato, all'interno del suo appartamento, delle tramezzature non debitamente autorizzate con l’obiettivo di ricavare ulteriori ambienti.Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, ponendo a fondamento della propria difesa, tra l'altro, l'errata qualificazione del capo d'imputazione, l'applicazione di una pena ben al di sopra del minimo edittale senza esaustiva motivazione e la mancata adeguata considerazione delle attenuanti generiche.
La decisione della Suprema corte
In totale accoglimento delle censure sollevate dal ricorrente, la Cassazione ha sottolineato come, per effetto delle modifiche introdotte in materia dal decreto sblocca Italia, il frazionamento dell’unità immobiliare deve ritenersi un intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), Dpr 380 del 2001, soggetto unicamente alla Scia, di cui al successivo articolo 22, comma 1, lettera a). In assenza di quest’ultima, inoltre, sulla base della lettura combinata di quanto disposto dagli articoli 37, ultimo comma, e 44, comma 2 bis del Testo unico, non possono applicarsi le sanzioni penali previste dallo stesso articolo 44.
Unicamente in presenza di un mutamento della volumetria complessiva dell'immobile sul quale si interviene che determini un incremento volumetrico complessivo, ovvero di una modifica della destinazione d’uso, anche se realizzate (soltanto) attraverso interventi edilizi interni, sarà necessario, anche ai soli fini del mero frazionamento dell’unità immobiliare, ottenere il permesso di costruire.Ne consegue che, solo in queste due ipotesi (aumento di volumetria o cambio di destinazione d'uso), in assenza del presupposto ottenimento del titolo edilizio idoneo, la realizzazione di tramezzi non autorizzati potrà integrare gli estremi del reato impropriamente contestato al ricorrente, nel capo d'imputazione oggetto di ricorso (Cassazione, numero 11303/2022).
La mancanza di motivazione nell'applicazione della pena
A conclusione del proprio argomentare, la Suprema corte sottolinea come il Tribunale non abbia evidenziato in che modo ed in che misura i nuovi ambienti, realizzati con i tramezzi in contestazione all'interno dell'appartamento, abbiano determinato quella violazione essenziale degli elementi citati che la norma, sulla quale si fonda l'ingiusta pronuncia, richiede quale condizione imprescindibile per la punibilità del (presunto) reo.L'assenza di adeguata motivazione circa il presunto mancato rispetto degli stessi nello sviluppo logico del ragionamento che ha condotto all'applicazione della pena, ne vizia irrimediabilmente il contenuto con conseguente, inevitabile, annullamento della sentenza e della relativa condanna perché il fatto non sussiste.