Recesso anticipato non registrato
Da L'Esperto Risponde
Se abbiamo ben compreso e salvo esame della fattispecie in concreto, il conduttore ha illegittimamente esercitato il recesso dal contratto, senonché il locatore non intende sollevare alcuna contestazione circa la insussistenza dei “gravi motivi” e circa il mancato preavviso di sei mesi, di cui all'articolo 3, ultimo comma, della Legge 431/98. Se così è, il locatore - che aveva registrato il contratto - deve procedere alla sua risoluzione presso l'Agenzia delle Entrate, mediante versamento della somma di Euro 67,00 (oltre ad eventuali sanzioni e interessi per il ritardo), a mezzo di Modello F 23, a norma dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131. L'attestato di versamento deve essere presentato presso l'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla data del pagamento.
Poiché nella specie è intervenuta un'immediata risoluzione del contratto per mutuo consenso, a norma dell'articolo 1372 del Codice civile – ove il locatore non abbia percepito canoni e, come sembrerebbe, il contratto non ha avuto esecuzione – non è tenuto a dichiarare canoni non percepiti. L'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, si limita infatti a prevedere che <<…i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore…>>. Non ci pare però che in tale caso peculiare, l'Agenzia delle Entrate possa avanzare pretese in ordine alla denuncia di canoni mai percepiti.
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