Regole semplificate per le sonde geotermiche
Firmato il decreto Mite che uniforma il sistema di edilizia libera e permessi
Edilizia libera fino a 50 kW e 80 metri di profondità. Una procedura leggera (detta procedura abilitativa semplificata) fino a 100 kW e 170 metri di profondità. E, soprattutto, regole uniformi su tutto il territorio nazionale, appianando le differenze tra regioni che, finora, avevano limitato parecchio gli interventi.
Il ministero della Transizione ecologica disciplina le procedure per la realizzazione di sonde geotermiche (impianti per la produzione di energia rinnovabile che funzionano attraverso lo scambio di calore con il sottosuolo) con un provvedimento appena firmato dal responsabile del dicastero, Roberto Cingolani. Un provvedimento salutato con soddisfazione dalla categoria che, più di tutte, aveva chiesto la sua adozione: i geologi. Anche se non mancano elementi negativi: i professionisti si sarebbero aspettati un’apertura maggiore.
Il provvedimento discende direttamente dal decreto Energia di marzo (Dl n. 17/2022), ma disciplina una materia che aspettava regole uniformi in tutto il paese da anni: attualmente, infatti, alcune Regioni (come Lazio e Lombardia) hanno adottato le loro regole, mentre altre (la maggior parte) non hanno ancora un regolamento sul tema.
L’obiettivo dell’intervento, allora, è dare un orizzonte chiaro a chi voglia installare questi impianti. «Finora - spiega Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi - la grande maggioranza delle regioni non ha un riferimento preciso. Era, cioè, possibile installare gli impianti, ma in una situazione in cui si navigava al buio su come autorizzarli. Per questo, va anzitutto detto che il decreto del Mite è positivo».
Il suo cuore è l’articolo 3: qui si stabilisce in quali casi gli impianti sono in edilizia libera e in quali in regime semplificato. Oltre ai paletti su profondità e potenza termica, ricordati prima, per l’edilizia libera ce n’è un altro: «Gli impianti sono realizzati a servizio di edifici esistenti, senza alterarne volumi e superfici». Commenta Violo: «Ci saremmo aspettati una profondità maggiore e un range di potenza maggiore, ma anche l’applicazione di queste regole agli edifici nuovi».
Con i vincoli attuali, il decreto non è sufficiente per i grandi condomìni o per le attività produttive più rilevanti. E crea un dubbio: dato che alcune Regioni hanno approvato regole più permissive di quelle del decreto (ad esempio ammettendo l’edilizia libera per impianti di profondità superiore), adesso dove sarà collocata l’asticella? Su questo potrebbe arrivare al Mite la richiesta di una circolare di chiarimento.
Diversi passaggi del decreto, infine, sono dedicati al tema della progettazione e della direzione lavori degli impianti a circuito chiuso (i soli disciplinati dal provvedimento). Fino a 100 kW è previsto un test di risposta termica (una prova sperimentale sulle caratteristiche del sottosuolo); fino a 50 kW, invece, si può lavorare su dati già disponibili. La direzione lavori del cantiere di perforazione dovrà essere affidata obbligatoriamente a un professionista abilitato, in possesso di competenze sugli «aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo».
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di Guglielmo Saporito e Filippo di Mauro







