L'esperto rispondeCondominio

Residenza quasi tutta non abitata, come ottenere che il condominio faccia i lavori di manutenzione?

Abito in una residenza di 8 appartamenti, di cui sei sono abitati solo nel periodo delle vacanze estive per cui tutti i miei vicini non accendono i riscaldamenti nemmeno al minimo! La mia casa è molto umida, tra il 66% e il 75% nel bagno, in cucina e in camera da letto. A volte dalle mattonelle del bagno, e sulla stessa parete dalla parete della cucina si vedono gocce di acqua. Tutto il complesso è del 1975 e si è in attesa di poter rifare le facciate e il cappotto esterno, ma non tutti sono d'accordo!Vorrei gentilmente sapere se posso rivalermi sul condominio che rifiuta di partecipare ai lavori.

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di Rosario Dolce

La domanda

Abito in una residenza di 8 appartamenti, di cui sei sono abitati solo nel periodo delle vacanze estive per cui tutti i miei vicini non accendono i riscaldamenti nemmeno al minimo! La mia casa è molto umida, tra il 66% e il 75% nel bagno, in cucina e in camera da letto. A volte dalle mattonelle del bagno, e sulla stessa parete dalla parete della cucina si vedono gocce di acqua. Tutto il complesso è del 1975 e si è in attesa di poter rifare le facciate e il cappotto esterno, ma non tutti sono d'accordo!Vorrei gentilmente sapere se posso rivalermi sul condominio che rifiuta di partecipare ai lavori.

A cura di Smart24 Condominio

Il lettore lamenta l'inerzia degli altri condòmini a provvedere alla manutenzione delle parti comuni del fabbricato, che a causa dello stato in cui versano cagionano danni da infiltrazione/umidità al proprio appartamento. In questi casi, il consiglio da dispensare è quello di lasciare traccia delle comunicazioni con cui vengono segnalati i disagi agli altri partecipanti al condominio, specie nel caso in cui non vi sia un amministratore (come si suppone, anche per il lettore, visto che non ne fa menzione), precipuamente tramite l'invio di una apposita relazione tecnica volta a denunciare e indicare le cause che originano le infiltrazioni, i danni che da essi conseguono alla procerità privata, nonché l'urgenza a provvedere alla relativa manutenzione. Rammentiamo che, a norma dell'articolo 1135 codice civile, la competenza a provvedere alla manutenzione straordinaria del fabbricato spetta all'assemblea dei condòmini, secondo le condizioni ivi prefissate e le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma due, codice civile.

Tuttavia, nel caso in cui la stessa non riesca a costituirsi, per qualsivoglia ragione, e non risulti tollerabile attendere oltre, per l'adozione di decisioni inerenti la manutenzione del fabbricato, il codice civile apre ad una soluzione individuale, quale quella segnata dall'articolo 1134 codice civile.

La norma precisa, a tal proposito, che “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”. In particolare, il diritto del singolo condomino ad essere rimborsato dalle spese effettuate per le parti comuni dell'edificio, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, postula l'urgenza delle spese medesime, e, cioè, la loro indifferibilità, secondo il criterio del bonus pater familias, allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo nocumento (cassazione n 5356/1977).

Quindi, si consiglia al lettore di rivolgersi ad un legale e ad un bravo tecnico per avviare una procedura contro gli altri condòmini tesa, intanto, a valorizzare l'urgenza degli interventi, in quanto, necessari per la tutela della relativa proprietà privata e le stesse parti comuni dell'edificio.

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