Condominio

Responsabile il condominio dei danni da caduta di albero sovraccarico di neve su vettura in sosta

Anche se il regolamento vietava il parcheggio nell’area, il terzo danneggiato non era condomino e non era tenuto a saperlo mancando indicazioni

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di Fulvio Pironti

In séguito a sovrabbondante nevicata, un albero di grande fusto, fino a quel momento non pericolante e insistente su area cortilizia (accessibile anche ad estranei) adibita a parcheggio da una pluralità di condomìni, si abbatte sul veicolo di un terzo danneggiandone la carrozzeria. Il Tribunale di Roma (16 febbraio 2022, numero 2486), in funzione di giudice di appello, offre una esaustiva e condivisibile soluzione in merito alla questione.

La pronuncia di primo grado
Il danneggiato aveva evocato dinnanzi al Giudice di pace di Roma l'amministrazione di un solo plesso. La pretesa risarcitoria veniva rigettava con esclusione di ogni responsabilità in capo al condominio. Il giudicante onorario sosteneva che il danneggiato rivestiva la qualità di condomino per cui la omessa manutenzione dell’albero avrebbe dovuto indurre maggior prudenza nel parcheggiare il mezzo. Soggiungeva, altresì, che il regolamento di condominio non contemplava la sosta delle auto nell’area non condominiale.

Il ribaltamento in appello
Gravata la pronuncia, il tribunale capitolino ribalta il responso di primo grado accogliendo le ragioni del danneggiato. Rileva che dalle risultanze processuali era emerso che la manutenzione dell'area verde non condominiale veniva curata dal condominio convenuto (aspetto, questo, confermato dal pregresso amministratore il quale aveva stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi). Le prove per testi, poi, avevano chiarito che l'albero prima del rovinoso cedimento non era nemmeno pericolante.Il condominio evocato in giudizio è stato considerato custode dell’albero, perciò responsabile del crollo determinato dalla copiosa nevicata. Responsabilità riconducibile alla previsione dell'articolo 2051 Codice civile e alla presunzione stabilita a carico del custode.

Tale disposizione configura una ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia (Cassazione 8157/2009). D'altronde, una periodica potatura dell'albero avrebbe senz'altro impedito il crollo verosimilmente causato dal sovraccarico nevoso per via dell'appesantimento delle fronde. Si è poi acclarato che il danneggiato non era condomino, né abitava in alcun fabbricato sicché non era obbligato a rispettare il divieto di parcheggio sull'area come prescritto dal regolamento del condominio chiamato in giudizio. Assente e indimostrata, da parte del condominio, ogni eventuale relazione quanto alla eccezionalità e imprevedibilità del fenomeno nevoso.

L’imprevedibilità del fenomeno atmosferico
Tra l'altro, la Corte di legittimità ha ribadito, in proposito, che, affinché un evento meteorologico (sia pure di notevole intensità) assuma rilievo causale esclusivo (caso fortuito) è necessario potergli riconoscere i caratteri della eccezionalità e imprevedibilità (Cassazione 30521/2019, Cassazione 2482/2018, Cassazione 18856/2017). Pertanto, se un fenomeno naturale ha una cadenza saltuaria o infrequente non può essere considerato eccezionale ed imprevedibile solo perché detta cadenza irregolare non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza (Cassazione, Sezioni unite, 5422/2021).

Non rileva nemmeno la proprietà dell’area cortilizia su cui insisteva l'albero (della quale non è emersa alcuna connotazione condominiale, ma di mero uso a favore di terzi e dei vari condomìni). Tant'è che il decidente precisa che sebbene la manutenzione dell'area onerava anche altri condomìni ricadenti nel complesso edilizio, tuttavia non convenuti in giudizio, il caso di specie rientrava nel novero della responsabilità risarcitoria la cui natura è solidale in ragione dell'articolo 2055 Codice civile. Chiarisce che per essere custodi dell’albero non occorre essere proprietari del bene essendo sufficiente il concreto potere fisico sulla cosa.

Il concetto di custodia
Perché si abbia custodia occorre che la cosa permanga nella fisica disponibilità di un soggetto, situazione cui si ricollega il dovere di vigilanza per evitare che si producano danni a terzi. Il custode si identifica con il soggetto che ha il dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa. Perciò deve essere considerato custode il soggetto che abbia con la cosa un rapporto duraturo e continuativo tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa stessa espone i terzi. Custode, quindi, può essere - come giustamente osservato dalla curia capitolina - non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o il detentore, legittimo o abusivo, nell'interesse proprio o altrui. La giurisprudenza riconosce nel custode colui che ha la padronanza e l'effettiva disponibilità di fatto della cosa e, conseguentemente, il dovere della sua gestione. In definitiva, per il Tribunale di Roma è apparsa decisiva la manutenzione eseguita dal condominio convenuto e il potere custodiale esercitato sull'area e sulle piante in essa presenti.

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