Nel sistema delle costruzioni pubbliche e private, le funzioni di progettazione e direzione dei lavori costituiscono gli assi portanti per la corretta realizzazione delle opere. L’intervento di architetti e ingegneri, infatti, assicura non solo la qualità tecnica e l’estetica dell’edificio, ma soprattutto la conformità alle norme di sicurezza, urbanistiche, ambientali e strutturali, che rappresentano una garanzia imprescindibile per la collettività. È quindi innegabile che la società e l’ordinamento giuridico attribuiscano al progettista una funzione di rilievo pubblicistico, ancorché esercitata in ambito privatistico. Tuttavia, proprio in ragione di tale importanza, nel tempo si è venuto a consolidare un regime di responsabilità professionale particolarmente gravoso, che oggi si rivela in larga parte sproporzionato rispetto al ruolo effettivo del tecnico.
La mancata distinzione tra responsabilità progettuali e vizi esecutivi finisce per obbligare i progettisti a rispondere solidalmente anche per difetti non rientranti nella loro effettiva sfera di competenza. Il quadro è ulteriormente aggravato dall’incertezza sui termini di prescrizione e dalla frequente assimilazione, in giurisprudenza, del ruolo del progettista a quello dell’appaltatore, con l’applicazione di forme di responsabilità decennale non direttamente correlate alla sola attività di progettazione.
In tale contesto si impone un intervento legislativo organico, volto a perseguire due finalità fondamentali: da un lato, ristabilire una chiara delimitazione delle responsabilità, dei diversi soggetti coinvolti nel processo edilizio; dall’altro, garantire una tutela assicurativa adeguata, sostenibile e il più possibile uniforme.
In definitiva, la certezza del diritto, l’equità nella ripartizione degli oneri e l’adeguatezza delle coperture assicurative non costituiscono soltanto esigenze della categoria professionale, ma rappresentano interessi generali: dalla loro tutela dipendono la tenuta complessiva del mercato delle costruzioni, la salvaguardia del patrimonio edilizio e, in ultima analisi, la protezione stessa dell’interesse pubblico alla sicurezza delle opere e alla corretta esecuzione dei lavori. Una riforma meditata e organica avrebbe dunque il merito di coniugare la tutela del committente con la necessaria valorizzazione del ruolo del progettista, restituendo all’intero settore edilizio italiano quella stabilità e quella fiducia che costituiscono il presupposto essenziale per uno sviluppo sostenibile e competitivo.
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