I temi di NT+Le ultime sentenze

Revocabile anche in regime di proroga l’amministratore che non convoca l’assemblea per il bilancio

L'obbligo di convocazione si fonda sulla necessità di rendere conto del mandato espletato, permettendo ai condòmini di ricevere una puntuale e ciclica informazione sull'esito della gestione

di Rosario Dolce

La Corte di appello di Palermo con decreto del 18 maggio 2023 ha statuito che è revocabile l'amministratore in prorogatio. La Corte siciliana, sebbene riconosca la sussistenza della eterogeneità di orientamenti sul tema che ritengono il contrario, afferma che la cessazione “temporale” dell'incarico di amministratore non fa venir meno l’interesse dei condòmini a chiedere ad ottenere una pronuncia di merito sulla revoca giudiziale del proprio amministratore, risolvendosi l'eventuale statuizione favorevole in loro favore, nella declaratoria di risoluzione contrattuale per grave inadempimento del mandatario.

I giudici collegiali di seconde cure, inoltre, ricordano che solo in caso di revoca giudiziale è vietato all'assemblea di nominare nuovamente l'amministratore revocato, per come disposto dal comma 13 dell'articolo 1129 Codice civile. Anzi, i decidenti soggiungono testualmente che: «A valle di un rapporto formalmente cessato , quindi, può persistere l'interesse del condòmino a far prevalere l'accertamento giudiziale del grave inadempimento dell'amministratore prorogato e a vedere realizzata l'istanza di revoca, sì da prevenire condotte potenzialmente elusive da parte dell' ex amministratore o dei condòmini di maggioranza».

Il merito dell’stanza di revoca

Così risolta la questione pregiudiziale, la Corte distrettuale si è pronunciata sul “merito” dell'istanza di revoca, la quale lamentava la mancata convocazione dell'assemblea a norma dell'articolo 1130, numero 10, Codice civile, a mente del quale: «L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». Il decidente collegiale, nel qual caso, ritiene passibile di revoca l'amministratore per violazione del “tempo” concesso dalla legge citata (nella fattispecie, l'amministratore aveva anche convocato l'assemblea in pendenza del procedimento allegando rendiconti pluriennali, dopo la sospensione Covid).

Il definito “non lieve” ritardo con cui l'amministratore reclamante aveva convocato l'adunanza dei condòmini, in particolare, per l'approvazione dei bilanci pluriennali, insieme alla violazione del criterio dell'annualità della gestione (ricavato dai giudici perché il mandatario aveva sottoposto l'esame e l'approvazione di tre rendiconti in un'unica adunanza), sono stati considerati: «… indubbiamente ( quale) un'ipotesi di grave irregolarità nella gestione del condominio idonea a giustificare il provvedimento giudiziale di revoca, poiché lesivi del diritto di ogni condòmino al controllo dell'operato dell'amministratore».

Conclusioni

A tal fine è stato argomentato che l'obbligo di convocazione si fonda, invero, sulla necessità di rendere conto del mandato espletato, permettendo ai condòmini di ricevere una puntuale e ciclica informazione sull'esito della gestione condotta dal mandatario (o sulle ragioni che hanno reso, in ipotesi, impossibile la rendicontazione), e di chiedere in via diretta spiegazioni e chiarimenti all'amministratore, oltre che di presentare obiezioni e osservazioni. L'inadempimento di questo obbligo – in conclusione – impedisce all'assemblea di esercitare i suoi poteri di controllo e di verifica, pregiudicando il diritto dei singoli partecipanti al condominio a una gestione corretta e trasparente della cosa comune, legittimando, con ciò, ogni condomino a chiedere la revoca dell'amministratore ai sensi dell'articolo 1129, comma 11, Codice civile.