Riforma Cartabia, impugnativa della delibera a rischio decadenza
Dalla lettura del testo risulta possibile che il termine di decadenza per l'azione giudiziale di impugnativa spiri prima ancora che si sia svolto il primo incontro di mediazione
Con l'ingresso della riforma della giustizia, la conoscenza delle norme novellate risulta di fondamentale importanza. Più volte, in relazione al procedimento di mediazione, ho avuto modo di ribadire un pensiero costante : l'importanza di conoscere il procedimento. Oggi, con la riforma Cartabia, molto è cambiato. La mediazione, ad esempio, viene notevolmente attraversata dalle modifiche apportate dal legislatore. È altrettanto evidente che, man mano che il testo normativo venga assimilato nella quotidianità, eventuali dubbi possano scomparire oppure, come sovente accade, affiorare improvvisamente. Mi soffermerò oggi, a tal fine, su una problematica che rischia di risultare devastante per gli effetti sostanziali e procedurali che potrebbe comportare.
Il termine decadenziale
La norma di riferimento, alla luce del testo originario del Dlgs 28/2010, è l'articolo 5, comma 6 a mente del quale «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo».
La norma in esame, quindi, disciplina gli effetti della comunicazione alle parti della domanda di mediazione e, nella parte finale, indica chiaramente che il termine decadenziale ricominci a decorrere nuovamente dal momento in cui il verbale negativo venga depositato presso la segreteria dell'organismo. Per fare un esempio, in buona sostanza, chi intenda agire giudizialmente per impugnare una delibera assembleare ritenuta annullabile (il cui vizio va fatto valere entro 30 giorni, a pena, per l'appunto, di decadenza, ex articolo 1137 Codice civile), oggi dovrà far riferimento, nel conteggio del cosidetto dies a quo dei trenta giorni, al momento del deposito del verbale negativo. Da quel momento, avrà trenta giorni di tempo per adire l'autorità giudiziaria.
La modifica apportata dalla riforma
Dalla lettura del testo di riforma Cartabia, all'articolo 8 della legge di Riforma, al comma 2, apprendiamo invece una sostanziale e “pericolosa” modifica apportata, atteso che la norma così testualmente oggi recita : «Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta». Viene, cioè, eliminata la parte (originariamente presente nell'articolo 5, comma 6, che prevedeva che «se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo».
I rischi
Il risultato è o rischia di essere devastante posto che con la norma così come riformata (nuovo articolo 8), il termine di giorni 30 previsto dall'articolo 1137 Codice civile per impugnare una delibera assembleare che si assuma viziata da annullabilità (la quasi totalità dei vizi riscontranti), decorre non più dal deposito del verbale negativo ma dal «momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti».
Se consideriamo che, il primo comma del medesimo articolo 8 dispone che il primo incontro tra le parti debba tenersi «non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda», è concretamente possibile che il termine di decadenza per l'azione giudiziale di impugnativa ex articolo 1137 Codice civile spiri prima ancora che si sia svolto il primo incontro di mediazione. È fondamentale, anche su questo (come su tanti altri punti della riforma Cartabia), che il legislatore intervenga con estrema urgenza.