Condominio

Rigetto della domanda di revoca giudiziale dell'amministratore: gli spetta un risarcimento?

Non sempre. Nel caso in esame infatti le irregolarità erano state riscontrate: non tanto gravi però da giustificare la revoca stessa

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di Edoardo Valentino

Se sussistono gravi irregolarità di gestione i condomini hanno diritto di agire per ottenere la revoca giudiziale dell'amministratore. In caso di rigetto della revoca, poi, l'amministratore non ha diritto ad ottenere alcun risarcimento, in quanto la sola sussistenza delle irregolarità nella gestione legittimavano in ogni caso la richiesta di revoca azionata davanti al Tribunale.Questo il principio ribadito dalla sentenza della Cassazione sezione seconda, 30 luglio 2020, numero 16426.

La vicenda
Il giudizio iniziava con il ricorso di alcuni condomini i quali, avendo ragione di dubitare della gestione del loro condominio, agivano per ottenere la revoca giudiziale dell'amministratore.Il Tribunale riconosceva le loro ragioni e al termine del processo disponeva la revoca del mandatario.Questi agiva impugnando la sentenza in Corte d'appello e oltre al reintegro nelle proprie mansioni chiedeva altresì un risarcimento per gli emolumenti non goduti a seguito della regola disposta dal Tribunale e in generale una somma a compensazione del presunto accanimento dei condomini verso di lui.

Secondo l'amministratore i condomini che avevano chiesto la sua revoca avevano agito ingiustamente e per danneggiarlo, e a tal fine egli domandava una condanna punitiva alle spese ai sensi dell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile.Tale norma afferma al primo comma che «se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza».

Irregolarità non gravi
La Corte d'appello, in riforma della precedente sentenza, pur riconoscendo la sussistenza di irregolarità nella gestione economica del condominio, non riteneva le stesse tanto gravi da comportare la revoca giudiziale dell'amministratore, che conseguentemente veniva reintegrato nel suo ruolo di gestore del condominio.Il giudice d'appello, però, rigettava la domanda risarcitoria richiesta dall'amministratore, ritenendo infondata la richiesta di risarcimento per i presunti danni causati dal ricorso depositato in Tribunale dai condomini.

Il ricorso alla Suprema corte
Alla luce di tale sentenza l'amministratore agiva in Cassazione con un ricorso incentrato su due motivi. In prima battuta egli contestava come la Corte d'appello non avesse correttamente applicato i principi del processo civile, omettendo l'esame delle domande risarcitorie proposte dal ricorrente. Secondo lo stesso, infatti, la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi sia sulla condanna al pagamento degli emolumenti non percepiti a seguito della temporanea revoca, sia per i danni dallo stesso patiti dalle cause intentate dai condomini e a tal fine citava l'orientamento della Cassazione a sezioni unite numero 20957 del 2004.

Il secondo motivo di ricorso, invece, constava della critica alla mancata condanna dei condomini ai sensi del già citato articolo 96 del Codice di procedura civile. Con la sentenza in commento la Cassazione rigettava integralmente il ricorso dell'amministratore, ritenendo come questo non cogliesse il punto deliberato dalla Corte d'appello.

La revoca giudiziale
In materia di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, specificava la Corte, le sezioni unite con la citata sentenza numero 20947 del 29 ottobre 2004 avevano chiarito le ipotesi tassative possibili, ossia «violazione dell'obbligo di portare a conoscenza dell'assemblea condominiale le citazioni e i provvedimenti amministrativi il cui contenuto esorbiti dalle attribuzioni dell'amministratore; omesso rendiconto della gestione per due anni; esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità».

Secondo la Corte in presenza di queste anche solo il singolo condomino è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la revoca dell'amministratore. Esiste quindi un diritto dei condomini alla corretta amministrazione dello stabile che prevede, in caso di cattiva gestione o inerzia del professionista, la possibilità di revoca dello stesso. Parimenti, l'altra faccia della medaglia è il diritto dell'amministratore alla prosecuzione del mandato legittimamente conferito.

La decisione
Nel caso in oggetto, a parere della Cassazione, non poteva ravvedersi alcuna delle cause tipiche di revoca giudiziale dell'amministratore sopra analizzate e, conseguentemente, egli poteva proseguire la gestione del condominio. Il rigetto della domanda risarcitoria mossa dallo stesso contro i condomini era invece motivata dalla sussistenza conclamata di irregolarità contabili nell'amministrazione del condominio.

In buona sostanza, quindi, la Cassazione avallava la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza di errori di gestione commessi dall'amministratore (che legittimavano l'azione giudiziale dei condomini ed escludevano un loro preteso accanimento verso il professionista), ma escludevano che questi fossero errori tanto gravi da legittimare la revoca del mandatario. In ragione di tale conclusione la Corte rigettava il ricorso e condannava l'amministratore al rimborso delle spese giudiziali sostenute dai condomini nel terzo grado di giudizio.

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