Condominio

Rilevabile d’ufficio ed anche in appello la nullità della delibera che adotta un criterio di riparto illegittimo

Il vizio di nullità può essere rilevato in ogni tempo

di Fabrizio Plagenza

Con sentenza 3545 depositata il 6 marzo 2022, il Tribunale di Roma ha deciso l'appello proposto da un condomino il quale impugnava la sentenza con cui il Giudice di pace di Roma aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando, in primo grado, l'opposizione e la domanda risarcitoria ex articolo 96 Codice procedura civile e condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite. A sostegno della loro richiesta, gli appellanti deducevano, tra i motivi di gravame, l'errata ed immotivata interpretazione e/o qualificazione dei vizi lamentati ed, in particolare la «nullità delle delibere poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo».

La pronuncia di secondo grado
Il Tribunale di Roma, preso atto della costituzione del condominio il quale contestava la domanda attorea, decideva di accogliere l'appello proposto, sulla base della considerazione che il giudice di prime cure avesse respinto l'opposizione sulla base di presupposti errati che venivano così individuati : il primo è che gli opponenti deducessero un vizio di mera annullabilità e non di nullità delle delibere sottese alla richiesta monitoria; il secondo la – ritenuta - non deducibilità di vizi attinenti alle delibere nel giudizio di opposizione.

In particolare, sotto questo secondo profilo, il Giudice romano evidenziava che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d’ufficio, dell’invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell’applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda (Cassazione 305/2016). E, pertanto, la nullità di una deliberazione dell’assemblea condominiale comporta che la stessa, a differenza delle ipotesi di annullabilità, non implichi la necessità di tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1137 Codice civile.

La nullità si può rilevare in ogni tempo
Ne consegue, si legge nella sentenza 3545 del 6 marzo 2022, che «l'eventuale adozione di un criterio di riparto illegittimo, perché contrario al regolamento condominiale ed ai criteri generali normativi (che è la censura nel caso di specie sollevata dagli opponenti), integrando un vizio di nullità, potrebbe essere rilevato in ogni tempo e, quindi, anche di ufficio, dal giudice dell'opposizione».Alle deliberazioni assunte dall’assemblea condominiale si applica, perciò, il principio dettato in materia di contratti dall’articolo 1421 Codice civile, secondo cui è comunque «attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevarne, pure d’ufficio, la nullità, ogni qual volta la validità (o l’invalidità) dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere (Cassazione 12582/2015; Cassazione 6652/2017).

La sentenza va oltre, affermando che anche nel caso in cui il vizio dedotto integrasse un vizio di mera annullabilità (ad esempio l'errata applicazione in concreto di un criterio corretto), non potrebbe, in principio, escludersi la sua deducibilità, con esplicita contestazione ed impugnazione della delibera cui attiene, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

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