Condominio

Risarcibile l’infortunio del condomino anziano causato dal dislivello dell’ascensore

A meno che non dimostri che l’incidente era prevedibile ed evitabile, l’amministratore detiene la responsabilità in quanto custode del bene

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di Fulvio Pironti

Il condominio è tenuto a risarcire, in quanto custode dell’ascensore ex articolo 2051 del Codice civile, i danni subiti da una donna anziana in conseguenza della caduta causata dal dislivello creatosi fra la cabina e il piano calpestabile. È il chiarimento reso dal Tribunale di Roma tramite la sentenza 19173/2022 .

Definizione della responsabilità

È noto che un ascensore malfunzionante può causare gravi conseguenze all’infortunato traducibili in ristori economici per i danni fisici subìti. I sinistri più frequenti sono legati alla presenza di dislivelli fra l’ascensore e il piano di arrivo. L’insidioso stacco rispetto alla fermata di un piano è fonte di responsabilità per il condominio a meno che non dimostri che l’infortunio era prevedibile ed evitabile. Parte della giurisprudenza esclude ogni responsabilità in capo alla ditta manutentrice imputandola direttamente al condominio. È onere di quest’ultimo provare che lo scorretto esercizio dell’ascensore va ricondotto al caso fortuito. Può chiamare in causa la manutentrice riversandole l’obbligo risarcitorio. In caso di affidamento manutentivo, la responsabilità del condominio non viene meno in quanto il potere-dovere di controllo sul funzionamento dell’ascensore permane nella sfera di vigilanza dell’amministratore.

La vicenda

Un’ottantenne promuoveva azione risarcitoria nei confronti del condominio ritenendolo responsabile per i danni patiti in conseguenza della rovinosa caduta a terra verificatasi mentre usciva dal vano cabinato dell’ascensore. Uscita resa difficoltosa dalla presenza di un accentuato dislivello fra l’ascensore e il pavimento del pianerottolo. Soccorsa e trasportata all’ospedale, le veniva diagnosticata una frattura scomposta e veniva sottoposta a intervento chirurgico. Imputava la responsabilità del sinistro all’ente condominiale ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del Codice civile, motivo per il quale chiedeva la condanna al ristoro dei danni patiti.

Le domande del condominio e della ditta

Il condominio, costituitosi, contrastava le ragioni della domanda ribadendo che l’infortunata frequentava assiduamente il palazzo. Sosteneva, perciò, che l’evento lesivo era da addebitarsi all’imprudenza e alla disattenzione della donna, la quale se avesse usato l’ordinaria diligenza si sarebbe avveduta del potenziale pericolo. Aggiungeva che la piattaforma elevatrice veniva ciclicamente verificata dalla ditta manutentrice. Pertanto, chiedeva la chiamata in causa della stessa in quanto intercorreva con il condominio contratto di assistenza periodica dell’impianto. Reclamava il rigetto dell’avversa pretesa e, in subordine, la condanna della manutentrice a tenere indenne il condominio da ogni profilo risarcitorio.

Anche la ditta ascensoristica si costituiva, deducendo che il sinistro era dipeso dalla sbadataggine della danneggiata. Rilevava, altresì, l’infondatezza della manleva osservando che il contratto manutentivo non escludeva il condominio dagli obblighi custodiali sull’impianto. Chiedeva il rigetto della domanda e, in secondo luogo, la condanna al risarcimento dei danni corroborati da prove certe.

Provato il nesso causale tra cosa custodita e danno

Il giudice capitolino ha ritenuto che il caso di specie rientri nella sfera dell’articolo 2051 del Codice civile. Tale disposto non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso. Individua una responsabilità oggettiva che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito e non dall’ordinaria diligenza del custode. La danneggiata ha provato il nesso causale fra la cosa custodita dal condominio e le lesioni fisiche subìte. Le circostanze dedotte sono state confermate dal testimone il quale, oltre a ritrovare l’infortunata sul pianerottolo, ha notato lo stacco dell’ascensore arrestato al di sotto del livello di piano. L’evento lesivo non poteva essere imputato alla danneggiata in quanto imprevedibile e inevitabile.

Da considerare il grado di attenzione della vittima

Il giudicante ha posto l’accento sul grado di diligenza e attenzione richiesto dall’anomalia dei luoghi. Affinché il contegno colposo della parte lesa integri gli estremi del caso fortuito (idoneo, quindi, a interrompere il nesso eziologico fra bene custodito ed evento) non può essere valutato in astratto dovendo essere necessariamente rapportato alla situazione concreta. Nel caso di specie, il grado di attenzione e destrezza dell’anziana danneggiata non poteva essere paragonato a quello di una persona giovane. Vero è che il caso fortuito può essere determinato anche dalla colpa del danneggiato in quanto la pericolosità della cosa, specie se nota o agevolmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela perché il pericolo è prevedibile. Il dislivello può considerarsi un ostacolo prevedibile che impone al fruitore l’adozione di cautele all’atto di entrare e uscire dal vano cabinato.

Quest’ipotesi, tuttavia, non ricorre quando il sinistrato è un utente fragile con mobilità ridotta il cui livello di attenzione non corrisponde a quello che si può pretendere da un giovane in perfetta salute. Essendo la danneggiata una donna anziana, le ridotte capacità motorie e cognitive derivanti dall’età avanzata comprimono la prontezza nel prevedere ed evitare il pericolo (insidia che, al contrario, potrebbe essere facilmente prevista ed evitata dall’utente medio).

Il verdetto del Tribunale

In definitiva, il Tribunale ha accolto la domanda attorea condannando il condominio al risarcimento in favore della donna. Non solo: ha accolto anche la richiesta di manleva avanzata dal condominio nei confronti dell’azienda manutentrice chiamata in causa, poiché aveva assunto l’obbligo contrattuale manutentivo e assistenziale dell’impianto. È documentalmente provato che i manutentori erano intervenuti prima che si verificasse l’evento lesivo, circostanza confermata dall’amministratore. L’impresa ascensoristica non ha offerto la prova di aver correttamente adempiuto alla manutenzione dell’impianto.

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