Risarcimento danni, il giudice deve verificare se nella cifra dovuta alla società vada ricompresa l'Iva
Il danneggiato, per l’attività svolta, infatti potrebbe avere diritto al rimborso o alla detrazione e quindi l’imposta non gli è in quel caso dovuta
Alla società che ha diritto alla detrazione Iva, l’imposta non va versata insieme al risarcimento del danno subìto. Il giudice di merito è tenuto a rilevarlo nella sentenza che stabilisce l’entità del dovuto. È quanto scrive la Cassazione nella ordinanza 9467/2023 pubblicata il 6 aprile.
I fatti di causa
Una società aveva sede in un appartamento sottostante un supercondominio e aveva subìto danni da infiltrazioni provenienti da parti comuni dello stesso. Condannato al risarcimento di quasi 50mila euro, il supercondominio aveva però contestato sia l’importo comminatogli che la previsione contenuta della pronuncia di appello, previsione che pur ridimensionando la cifra dovuta, aveva aggiunto ad essa l’Iva, che invece non andava corrisposta. Altresì il supercondominio contestava il non aver previsto che anche la società danneggiata fosse tenuta a pagare parte dei danni da lei stessa subiti, in quanto condomina del supercondominio in questione.
La ripartizione delle spese e l’inclusione nelle stesse del danneggiato
Sotto quest’ulrimo aspetto i giudici di legittimità precisano che oggetto di causa deve intendersi il risarcimento danni, per cui l’azienda aveva agito non in qualità di condomina bensì di danneggiata. La censura sollevata dal supercondominio trascura, allora, che in una controversia, come quella in esame, opera, piuttosto, la regola della responsabilità solidale ex articolo 2055, comma 1,Codice civile, norma che realizza un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori “pro quota”, anche quando il danneggiato sia - come ancora nella specie - un condomino. Sarà perciò l’assemblea di condominio in sede di ripartizione delle quote del danno liquidato a suddividere le quote alla stregua dell'articolo 1123 Codice civile, individuando coloro che siano obbligati a contribuirvi in ragione della comproprietà delle parti comuni dell’edificio e non della condotta illecita in questo caso esaminata.
Il pagamento dell’Iva
Se questo motivo è da rigettare, è invece - scrivono i supremi giudici - da acccogliere il secondo, quello relativo all’Iva. La sentenza impugnata ha affermato che «il ristoro da corrispondere alla società attrice è di €. 22.727,16, oltre Iva come per legge», senza tuttavia verificare se nel risarcimento a favore della Srl per i danni subiti dall'immobile di sua proprietà dovesse davvero comprendersi anche il pagamento dell’Iva. Il risarcimento del danno patrimoniale - scrive la Cassazione - comprende anche l’Iva, ma sempre che il danneggiato, per l’attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata (tra le altre Cassazione 19 luglio 2022, n. 22580).