Risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, che differenza c’è
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito attribuire al danneggiato l’uno o l’altro
La Cassazione, per quanto riguarda i vizi occulti presenti negli immobili compravenduti di cui all'articolo 1669 Codice civile, ribadisce che il danno risarcibile non deve essere necessariamente contenuto nei limiti del valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato (Cassazione ordinanza 37508 del 30 novembre 2021).
I due tipi di risarcimento
In altri termini, il risarcimento del danno deve essere diretto alla completa restituzione – per equivalente o in forma specifica — del patrimonio leso.Ciò vuol dire che il risarcimento del danno deve essere tale da consentire alla parte lesa la completa ristrutturazione dell’immobile, comportando essa un’obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al completo ripristino dell’edificio.Ora, il risarcimento danni in forma specifica consiste nell'eliminazione diretta del pregiudizio subito. Quando però non è possibile, il giudice risarcisce il danno con una somma di denaro equivalente.
Questo ultimo risarcimento per equivalente costituisce però è più basso rispetto al risarcimento in forma specifica e quindi la relativa richiesta è valutata e considerata sempre come implicita nella istanza di risarcimento. Ciò vuol dire che il giudice può d’ufficio pronunciare il risarcimento per equivalente senza incorrere nella violazione sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’articolo 112 Codice procedura civile (Cassazione 259/2013; Cassazione 1361/2017).
Conclusioni
Tra l'altro, viene riferito in giurisprudenza che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica domandato dall’attore .Nel qual caso, trattasi di una valutazione che si risolve in giudizio di fatto ai sensi dell’articolo 2058, secondo comma, Codice civile, la quale in sé risulta insindacabile in sede di legittimità.